Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28787 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6218/2019 proposto da:

D.I.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Rita Barbarain, forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1536/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, D.I.S., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di L’Aquila, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato la Guinea sia per la paura di essere ucciso da suo fratello, dedito all’alcol e al fumo, e che dopo la morte dei genitori lo maltrattava e una volta l’aveva ferito, sia per trovare lavoro e aiutare le sorelle negli studi.

Con ordinanza del 14/5/2017 il Tribunale di L’Aquila ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da D.I.S. è stato rigettato dalla Corte di appello di L’Aquila, a spese compensate, con sentenza del 6/8/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto D.I.S., con atto notificato il 25/2/2019, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con memoria del 2/7/2019 al solo fine di prender parte ad eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c).

1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante dalla situazione di violenza indiscriminata in atto nel suo Paese, omettendo la valutazione di fatti storici decisivi e, decidendo ad agosto del 2018, abbia limitato le proprie indagini a fonti informative non più attuali, risalenti addirittura al 2015.

1.2. E’ pur vero nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01; Sez. 2, n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701 – 01).

Tuttavia nella fattispecie la Corte di appello ha sì utilizzato informazioni non particolarmente aggiornate, come Cronache internazionali.com del novembre 2015 e il rapporto Amnesty International 2015, ma è anche ricorsa a fonti successive come il quotidiano (OMISSIS) del (OMISSIS) e ha fatto riferimenti agli eventi di agosto e settembre 2016.

1.3. E’ comunque dirimente il rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cosiddetto dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Sez. 1, n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062 – 01).

Inoltre questa Corte ha recentemente sostenuto con l’ordinanza del 15/10/2020 n. 22381 che chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per consentire la valutazione della decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono country origin information aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi, di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso; in mancanza di questa allegazione il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza o meglio per difettosa esposizione del requisito della decisività, dal momento che sarebbe impossibile stabilire se, in caso di regressione del processo alla fase di merito, esista l’astratta possibilità di un differente esito del giudizio.

1.4. Il ricorrente si limita, genericamente e parzialmente, a criticare la decisione impugnata per essersi basata su fonti informative non aggiornate e attuali, omettendo, da un lato, di dar conto specificamente delle proprie allegazioni circa la situazione socio politica del Paese di origine, sia di indicare come avesse contribuito alla ricostruzione della di tale situazione e soprattutto di allegare l’esistenza di COI aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi, di riassumerne o trascriverne il contenuto.

La censura è quindi inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

2.1. Secondo il ricorrente, era mancata, da parte della Corte di appello una valutazione comparativa che verificasse l’allontanamento da una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo della violazione o dell’impedimento di diritti umani inalienabili.

2.2. La Corte di appello ha negato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del ricorrente escludendo la rilevanza della storia personale, attinente a una vicenda squisitamente familiare ed economica, e del lavoro prestato come operaio agricolo; la Corte di appello ha anche escluso una particolare criticità della situazione nel Paese di origine.

2.3. Il motivo è inammissibile per l’assoluta genericità, nel totale silenzio da parte del ricorrente degli elementi che avrebbero dovuto essere considerati ai fini dell’invocato giudizio comparativo e in particolare delle ragioni della vulnerabilità personale che avrebbe dovuto essere considerata e valorizzata a tal fine.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di rituale controricorso dell’Amministrazione, limitatasi al deposito di memoria in vista di una eventuale discussione orale.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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