Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28787 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27359-2018 proposto da:

D.R.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI GRATTACASO;

– resistente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 740/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. D.R.L. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 740 del 24 maggio 2018 resa dalla Corte di Appello di Salerno. Il ricorrente non ha depositato il ricorso. Ha resistito con atto denominato “comparsa di costituzione e risposta” P.L. che ha provveduto anche alla iscrizione a ruolo.

2. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di improcedibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

4. Il ricorso sarebbe improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. n. 21969/2008).

5. Ma, nel caso di specie il controricorso è inammissibile e conseguentemente non si può disporre sulle spese. Lo è in primo luogo perchè non è stata asseverata la notifica del controricorso e in secondo luogo perchè non è stato depositato il ricorso notificato. Qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (Cass. n. 10810/2011; Cass. S.U. n. 4500 1988).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il controricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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