Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28786 del 30/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28786 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 30/12/2013
Rimborso anticipa
to. Polizza
ORDINANZA
fideiussoria.Estin
1 W-CE R O CU
zione obbligazione
sul ricorso proposto da:
tributaria per
condono. Effetti.
in persona del legale RINVIO Pubblica
AGENZIA DELLE ENTRATE,
Udienza.
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12
RICORRENTE
CONTRO
ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA con sede a Milano, in
persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.136/34/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n.
34, in data 20.09.2010, depositata il 28 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.28251/2011 è stata
l
– E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.136/34/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo,
Sezione Staccata di Catania n.34, il 20.09.2010 e
DEPOSITATA il 28.03.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la decisione
di primo grado, che aveva annullato le ingiunzioni per
il pagamento di quanto dovuto in base a polizza
fideiussoria, stipulata dalla srl La Mariarosa a
garanzia del rimborso anticipato IVA dell’anno 1997,
ritenendo che le somme pretese non fossero dovute, in
quanto la contribuente aveva usufruito del condono.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione,
per violazione e/o falsa applicazione degli artt.30,
38, 38 bis del dpr n.633/1972, 1939, 1941 e 1945 del
Codice Civile, nonché, sotto altro profilo, delle
medesime norme del dpr n.633/1972 e 15 della Legge
n.289/2002.
3 – L’intimata società non ha svolto difese in questa
sede.
2
depositata in cancelleria la seguente relazione:
4 – La questione posta dal ricorso va esaminata,
tenendo conto del principio, desumibile da pregresse
pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui “La
polizza fideiussoria prevista dall’art. 38 bis del
rimborso con pagamento accelerato (senza cioè
preventivo riscontro della spettanza) di crediti I.V.A.
risultanti dalla dichiarazione annuale, contenente la
clausola – tipo ” la società (di assicurazione) si
obbliga a versare, a meno che non vi abbia già
provveduto il contraente, senza eccezione alcuna, le
somme richieste dall’Ufficio I.V.A.”, configura un
contratto autonomo di garanzia, connotato dalla non
accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto
all’obbligazione garantita. Tale contratto consente al
garante di opporre alla amministrazione finanziaria
che, a seguito della rettifica della dichiarazione del
contribuente, pretenda la restituzione dal garante
stesso di quanto rimborsato al garantito, soltanto che
questo ha già provveduto alla restituzione e non già
che l’imposta si sia in altro modo caducata o estinta.
Ne deriva che la società garante non può far valere,
quale ragione di esclusione della garanzia, la pretesa
estinzione dell’obbligazione tributaria per condono,
consentendogli tale evento soltanto di ripetere quanto
3
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 al fine di ottenere il
versato
ove
l’obbligazione
tributaria
risulti
effettivamente estinta. Conseguentemente il garante non
può
pretendere
l’amministrazione
nella
controversia
l’accertamento
insorta
con
incidentale
condono, o che il giudice tenga conto della decisione,
sia pure non definitiva, intervenuta sul condono in
sede di contenzioso tributario, o che venga sospeso il
giudizio in attesa dell’esito finale di siffatto
contenzioso, e senza che tali limitazioni contrastino
con l’art. 24 della Costituzione” ( Cass. SS. UU. N.
8592/1996, n.6607/1992, n.3519/1994) .
5) Data la delineata realtà processuale, sulla base del
richiamato principio, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che la questione posta dal presente ricorso
merita approfondimento e, quindi, non giustifica la
trattazione in camera di consiglio ex artt.375 e 380
bis cpc;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
4
dell’estinzione dell’obbligazione tributaria per
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in
pubblica udienza innanzi alla Sesta Sezione, non
sussistendo i presupposti per la relativa definizione
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013.
in questa sede, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc.