Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28786 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 23/12/2011), n.28786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11930/2010 proposto da:

L.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

VISCARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTRANDOLFI

Stefania, VISCARDI ALFONSO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.B. (OMISSIS), Z.M.

(OMISSIS), Z.A. (OMISSIS), Z.

G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 167, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DE LUCA

MUSELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato DI CAMILLO Carmine

giusta procura speciale a margine del controricirso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

15/10/09, depositata il 07/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con atto di citazione notificato in data 11.6.1998, L. E. conveniva in giudizio P.F., vedova Z., per sentirla condannare al pagamento del corrispettivo delle prestazioni professionali parzialmente eseguite, su sua commissione e riguardanti l’incarico di progettazione, rilievi e direzione lavori per la riparazione di un immobile sito in (OMISSIS), L. n. 219 del 1981, ex art. 10;

che la P. si costituiva in giudizio, contestando la domanda e negando l’incarico di progettazione, eccependo anche il decorso del termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c.;

che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2977/2004, rigettava la domanda;

che, a seguito dell’appello del L., la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in esame n. 13 depositata in data 7.1.2010, confermava quanto statuito in primo grado, affermando che l’incarico in questione aveva oggetto soltanto l’espletamento di una perizia ai fini dell’assegnazione del contributo ex L. n. 219 del 1981 e che inoltre era in relazione al relativo credito maturata la prescrizione decennale;

che ricorre per cassazione il L. con quattro motivi, deducendo rispettivamente difetto di motivazione, violazione della L. n. 143 del 1949, violazione dell’art. 2935 e ancora violazione della L. n. 143 del 1949, art. 9;

che resistono con controricorso gli intimati, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per tardività;

che preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di tardività del ricorso in quanto quest’ultimo è stato consegnato per la notifica agli ufficiali giudiziari il 22.4.2010 (e quindi nei termini, come è agevolmente desumibile dal timbro che appare sull’ultima pagina del ricorso), avverso sentenza notificata in data 24.2.2010;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si chiede rigettarsi il ricorso;

che con tutti detti motivi il ricorrente, pur deducendo violazione di norme, prospetta un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto e documentali in relazione alla natura dell’incarico in questione, alle finalità del suo espletamento, alla decorrenza del termine prescrizionale ed alle modalità di pagamento;

che, tra l’altro, la Corte ha logicamente e sufficientemente motivato, statuendo che “nella fattispecie nell’atto di conferimento si legge che la Pennino affidava al L. l’incarico di espletare la perizia ai fini dell’assegnazione del contributo ex L. n. 219 del 1981….tanto premesso è evidente che per il pagamento di tale incarico si è maturata la prescrizione decennale del momento che dalla indicata data del professionista poteva richiedere il saldo di quanto spettante, non essendo allegati validi atti interruttivi.

Ora col posto gravame l’appellante deduce che l’incarico era onnicomprensivo estendendosi anche alla progettazione, alla direzione dei lavori, fino al collaudo. Ma il suo assunto è meramente pretestuoso trovando piena smentita nella indicata documentazione…”;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA