Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28786 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 19/10/2021), n.28786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17096-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIMAR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 334,

presso lo studio dell’avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO TAVARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2516/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 28.3.2007, Fimar s.p.a. presentò alla D.R.E. Toscana un’istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive relative alle società non operative, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8, esponendo di essere proprietaria di un compendio immobiliare (capannone con piazzale ed uffici) sito in Carrara, suddiviso in più unità, oggetto di vari contratti di locazione ad uso commerciale e affitto di ramo aziendale, talché non era possibile raggiungere i proventi minimi ad essa relativi, nell’anno 2006, onde escluderne l’annoveramento tra le società di comodo, essendo anche estremamente difficile rinegoziare i relativi canoni. Sul rilievo che i terzi conduttori o affittuari avessero, in realtà, delle cointeressenze con detta società (spesso essendo coincidenti i soci della locatrice e dei conduttori stessi), e tenuto anche conto del fatto che i contratti prevedevano la rinegoziazione di anno in anno, la D.R.E. emise dapprima il provvedimento di diniego della chiesta disapplicazione (prot. 10366/2007 del 18.6.2007); successivamente, l’Ufficio di Carrara notificò a Fimar s.p.a. un avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41-bis, relativo all’anno 2006, con cui – sul presupposto della sua natura di società di comodo ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30 – rideterminò il reddito d’impresa in misura pari ad Euro 267.630,00, corrispondente a quello minimo presunto ex lege, recuperando a tassazione maggiore IRES e irrogando le relative sanzioni. Proposto ricorso dalla società, la C.T.P. di Massa Carrara lo accolse con sentenza n. 533/2/11, sul rilievo che la società aveva dimostrato di non avere altri introiti oltre quelli derivanti dai contratti di locazione o affitto d’azienda, conseguendo soltanto i relativi canoni, peraltro ritenuti congrui sulla base di una perizia di stima e della documentazione fotografica acquisita (che dimostrava lo stato di degrado di alcune unità immobiliari). L’Ufficio propose appello avverso detta decisione, ma la C.T.R. della Toscana, con sentenza n. 2516/31/14 del 30.12.2014, lo rigettò, evidenziando che la dimostrazione della cointeressenza soggettiva da parte dell’Agenzia delle Entrate non era idonea a superare l’accertamento della congruità dei canoni e della condizione non ottimale degli immobili; irrilevante era poi da considerare la clausola sulla rinegoziabilità annuale dei canoni, dovendo tenersi presente la disciplina normativa, di natura cogente, circa la durata dei contratti di locazione ad uso commerciale.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Fimar s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 111 Cost., comma 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la C.T.R. adottato una motivazione che – alla luce della motivazione dell’avviso di accertamento e dell’impugnazione da essa formulata – non consente minimamente di comprendere il percorso argomentativo in base al quale si è giunti a confermare la prima decisione.

1.2 – Con il secondo motivo, proposto in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, del D.P.R. n. 600 del 1973, 37-bis, e del 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Sostiene la ricorrente che del tutto erroneamente la C.T.R. non ha tenuto conto della stretta interessenza soggettiva tra la contribuente e i soggetti terzi, conduttori o affittuari, tale da far emergere la vera natura di schermo della Fimar, e da escludere per definizione la sussistenza di “oggettive situazioni”, L. n. 724 del 1994, ex art. 30, comma 4-bis, tali da giustificare il mancato superamento del test di operatività.

2.1 – Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla controricorrente; esse sono tutte infondate.

Anzitutto, quanto al preteso passaggio in giudicato della sentenza impugnata, per essere nulla la notifica del ricorso per cassazione e come tale inidonea a impedire la cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c., va rilevato che, quale che sia il vizio denunciato, la proposizione del controricorso sana il preteso vizio della notifica, con effetto ex tunc (Cass. n. 14840/2018). Nessuna violazione dell’art. 327 c.p.c. può quindi configurarsi nella specie, la società avendo provveduto, appunto, alla notifica del detto atto difensivo.

Per quanto concerne la pretesa violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, l’eccezione si risolve in una stereotipata censura, giacché la società neanche indica – in concreto – in cosa l’esposizione sarebbe da considerare mancante o insufficiente, avuto riguardo alle censure proposte dall’Agenzia e alla funzione comunemente assolta dal detto requisito di contenuto-forma (su cui v. Cass. n. 1926/2015); non senza rilevare che, comunque, avuto riguardo al contenuto delle critiche mosse alla sentenza impugnata, l’esposizione contenuta in ricorso è del tutto conforme alla citata disposizione, e idonea ad assolvere alla sua funzione.

Quanto infine alla pretesa violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e 369 c.p.c., n. 4, a parte – anche qui – la forgia stereotipata dell’eccezione, è noto che “l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti” (Cass. n. 1150/2019); ne consegue che la mancata indicazione della collocazione dei documenti, nonché del tempo in cui essi vennero prodotti in giudizio, o ancora la loro mancata produzione in sede di legittimità, non può inficiare l’ammissibilità del ricorso per cassazione ove il suo scrutinio non necessiti del supporto documentale, ossia non sia fondato sullo specifico contenuto di uno o più documenti, come è nella specie.

3.1 – Ciò posto, il primo motivo è infondato.

La C.T.R. ha infatti ritenuto che la questione della interessenza soggettiva sia recessiva rispetto all’accertata congruità dei canoni di locazione e allo stato di degrado in cui versavano alcune unità immobiliari. Ha poi aggiunto che la rinegoziazione dei canoni di anno in anno, come previsto in contratto, è estremamente difficile da realizzare, tenuto anche conto della disciplina cogente in tema di locazione ad uso commerciale (il riferimento e’, chiaramente, alle disposizioni di cui alla L. n. 392 del 1978).

Pertanto, ritiene la Corte come non sussista affatto mancanza assoluta di motivazione, e neanche motivazione apparente, come pure pretenderebbe la ricorrente, giacché il giudice d’appello ha dato conto delle ragioni essenziali che ostano all’accoglimento della tesi erariale, procedendo anche al prudente apprezzamento delle prove offerte dalle parti, con valutazioni non censurabili in questa sede (come si dirà tra breve). Sempre sul piano motivazionale, e nella prospettiva della censura in esame, può dunque al più discutersi riguardo alla completezza dell’esposizione (id est, può verosimilmente riscontrarsi una mera insufficienza del percorso argomentativo), ma non anche alla denunciata apoditticità, da escludersi per quanto prima osservato: insomma, la sentenza impugnata rispetta il c.d. minimo costituzionale, nei termini di cui alla nota Cass., Sez. Un., n. 8053/2014.

4.1 – Il secondo motivo è inammissibile.

Infatti, seppur con la succinta motivazione prima analizzata, la C.T.R. ha sostanzialmente ritenuto assolto l’onere della prova da parte della società, che vi era tenuta in base al disposto della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, senza perciò addossarlo all’Agenzia delle Entrate. Come in parte già anticipato, è dunque evidente che questa intenda mascherare, sotto le forme del denunciato vizio di violazione di norma di diritto, una censura diretta a rimettere in discussione l’accertamento in fatto eseguito dal giudice d’appello, ma appunto inammissibilmente, noto essendo che la materia è riservata al giudice del merito.

Ne’ detto accertamento è stato adeguatamente attinto dal primo motivo, concernente il vizio motivazionale, che invece (come da insegnamento della citata Cass., sez. Un. 8053/2014) avrebbe potuto e dovuto essere incentrato proprio sulla illogicità manifesta di un simile apprezzamento in fatto.

5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfetarie in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

 

 

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