Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28786 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19078-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PIERMARTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CONCETTA CATERA;

– ricorrente –

contro

D.F.I., D.F.M.G., D.F.E.,

D.F.G., D.F.V., D.F.A.,

D.F.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1075/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO

la Corte d’appello, con la sentenza di cui in epigrafe, pur reputando che la domanda, proposta da C.G. nei confronti di D.F.I., D.F.M.G., D.F.E., D.F.G., D.F.V. e D.F.A., diretta ad ottenere il rimborso dei miglioramenti su un fondo agricolo, condotto in affitto, avrebbe dovuto essere vagliata dal Tribunale, in quanto il rilievo dell’incompetenza per materia era tardivo, la rigettò nel merito, per non avere l’appellante allegato di avere fatto luogo agli incombenti di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 13;

Diritto

RITENUTO

che avverso la sentenza d’appello ricorre il C., prospettando due motivi di doglianza;

che gli intimati non hanno svolto difese;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 203 del 1982, art. 16 per le ragioni che si possono sintetizzare nei termini seguenti:

– a seguire di un incipit quanto mai confuso e scarsamente comprensibile, nel quale si assume che la Corte locale aveva ritenuto inammissibile il gravame (il che non è) e rimproverato errori del “giudice di prime cure”, il nocciolo attingibile della censura muove il rimprovero alla sentenza d’appello di avere reputato sussistere il difetto d’allegazione di cui s’è detto, senza rendersi conto che i D.F. non avevano assolto all’onere di “contestare la circostanza relativa alla procedura di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 16”, senza che da ciò li assolveva l’asserto, secondo il quale il C. non aveva affermato di aver rispettato la procedura in parola; dovendosi opinare, al contrario di quanto affermato dalla Corte territoriale, che “la mancata contestazione in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa doveva comportare la valutazione positiva della doma dna per difetto di contestazione”;

Considerato che la doglianza è destituita di giuridico fondamento, per quanto appresso:

a) il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Sez. 6, n. 12840, 22/5/2017, Rv. 644383), incombente che qui non risulta essere stato assolto;

b) in disparte, resta da osservare che la Corte di Catania ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, siccome chiarito da questa Corte, secondo il quale l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e, considerato che l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del “thema decidendum” opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicchè, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (così si è ritenuto che il coltivatore di un fondo rustico, il quale aveva genericamente allegato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio del retratto agrario, non poteva ritenersi liberato dall’onere di provarne la sussistenza, e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto) – Sez. 3, n. 21075, 19/10/2016, Rv. 642939 -; essendosi successivamente soggiunto che il principio in parola non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, nè tale specificità può essere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Sez. 3, n. 22055, 22/9/2017, Rv. 646016);

ritenuto che, pur non avendolo rubricato come motivo ulteriore, il ricorrente si duole della condanna alle spese “in misura spropositata”;

considerato che trattasi, all’evidenza, di censura manifestamente inammissibile per assoluto difetto di specificità, diretta ad una libera revisione di merito, del tutto avulsa dai compiti del giudice di legittimità, in assenza di una puntuale allegazione di superamento dei massimi di tabella (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20289, 9/10/2015);

considerato che nulla deve disporsi per le spese essendo rimasta la controparte intimata;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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