Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28786 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25400-2018 proposto da:

EDIL VASTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTI DI CRETA 85 INT 12,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORFILIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE DE SIMONE;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25/2018 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2012, la TELECOM ITALIA s.p.a. conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Vasto, l’EDILVASTO s.r.l., per aver danneggiato un cavo della rete di distribuzione della linea telefonica, situato in area urbanistica di Vasto, di proprietà della convenuta.

La EDILVASTO s.r.l., costituendosi in giudizio, deduceva l’infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., chiedendone il rigetto, poichè riteneva non sussistente, nel suo sito edificatorio, il cavo sotterraneo, in quanto non desumibile nè dagli atti pubblici, nè dalle planimetrie, nè da servitù, legalmente costituita e/o assentita, e nè da segni esteriori, che lasciassero presumere l’esistenza di un cavo danneggiato.

Il Giudice di pace di Vasto con sentenza n. 55/15 del 5.2.15, accoglieva la domanda risarcitoria di TELECOM, non ai sensi del 2043 c.c., così come chiesta dall’attore, ma ai sensi del 2050 c.c.

Avverso tale sentenza, EDILVASTO proponeva appello ritenendo tale pronuncia inammissibile o comunque infondata.

L’appellata, costituendosi in giudizio, aveva eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ex artt. 348 e 342 c.p.c. e nel merito insisteva per il rigetto del gravame.

2. Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 25/2018 del 30/01/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello alla luce della novella del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con L. n. 134 del 2012, che ha condotto ad una nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c.. Il Tribunale ha ritenuto che la Edil Vasto avrebbe dovuto proporre un ragionato progetto alterativo di decisione fondato su precise censure rivolte alle sentenza di primo grado.

3. EDILVASTO S.R.L. propone ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la “Errata pronuncia di inammissibilità resa dal giudice di secondo grado alla luce dei principi rivenienti nella sentenza resa dalla suprema corte sez. un. 27199 del 16/11/2017 e delle linee guida dettate nella subiecta materia ex art. 342 c.p.c. – violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4″.

Il Tribunale avrebbe mal interpretato il nuovo art. 342 c.p.c. in quanto nel dichiarare l’inammissibilità l’appello si indicavano orientamenti giurisprudenziali ormai superati – Corte d’appello di Salerno 01/02/2013 n. 139, di Potenza 14/05/2013 n. 98, di Genova 16/01/2013 n. 17 e di Bologna 04/06/2013 n. 809 -, ignorando invece l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite del 16/11/2017 n. 27199.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole dell'”Omessa pronuncia ed esame di punti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Si sostiene che la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Tribunale avrebbe ostacolato l’accesso al processo di punti decisivi della controversia, e cioè, gli errores in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace con riferimento alla novità della domanda.

7. Il primo motivo è fondato. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alterativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. SS.UU. del 16/11/2017 n. 27199). La modifica dell’art. 342 c.p.c., lungi dallo sconvolgere i tradizionali contenuti dell’atto di appello, ha, invece, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva già affermato. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige, è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e, con essi, le relative doglianze, ragione per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come d’altronde l’eventuale violazione di legge; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.

Nel caso di specie, il Tribunale di Vasto recependo un orientamento ormai non più condiviso da questa Corte, ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello nonostante il mezzo impugnatorio avesse i requisiti sufficienti per superare il vaglio preliminare dell’ammissibilità.

8. Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del secondo motivo.

9. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Vasto in diversa Composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Vasto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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