Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28785 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28785 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 21358-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 – Ufficio Provinciale
di Napoli in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;

– ricorrente contro
NAPPI FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA
88, presso lo studio dell’avvocato VINTI STEFANO, rappresentato e

Data pubblicazione: 30/12/2013

difeso da se medesimo unitamente all’avv. DIACO CORRADO, giusta
procura a margine del controricorso;

controlicorrente

avverso la sentenza n. 196/31/2011 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Edgardo Silvestro (per delega
avv. Corrado Diaco) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 21358 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

Regionale di NAPOLI del 13.6.2011, depositata 11 27/06/2011;

Svolgimento del processo

E’ stato notificato a Nappi Filippo un ricorso dell’Agenzia del Territorio per la
cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dalla stessa
Agenzia proposto contro la sentenza n.444/32/2008 della CTP di Napoli che aveva a
sua volta integralmente accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso
avviso di riclassamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della
rendita catastale.
La parte contribuente si è difesa con controricorso e memoria difensiva.
La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 5.12.2013, in cui il PG ha s
concluso per l’accoglimento del ricorso.
2. La motivazione della sentenza impugnata.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di (oltre al resto) ritenere viziato
l’atto di classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati
gli elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che
giustifichino i citati mutamenti, ma adoperate considerazioni generiche non idonee a
consentire un’efficace difesa da parte del destinatario.
4. 11 ricorso per cassazione
11 ricorso per cassazione è sostenuto con quattro motivi e si conclude – previa
indicazione del valore indeterminabile della lite- con la richiesta che sia cassata la
sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di
lite.
Motivi della decisione
5. 11 quarto motivo d’impugnazione.
Con il quarto motivo di ricorso (da esaminarsi preliminarmente perché assorbente
rispetto agli altri e sostanzialmente centrato sulla violazione dell’art.7 della legge
n.212/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia
ritenuto inadeguata la motivazione dell’atto di accertamento catastale, senza
avvedersi che nella motivazione erano stati riportati tutti i presupposti giuridici e di
fatto, sicchè poi era bastata la sola enunciazione degli elementi oggettivi della
categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle consistenze desunte dagli
elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un mero calcolo di tipo tabellare
effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati. Nella sede giudiziale erano

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

stati poi indicati gli immobili a paragone con i quali il nuovo classamento era stato
elaborato.

Nel caso di specie, come risulta dalla impugnata sentenza, l’avviso dell’Agenzia del
Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla
“verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi
classamenti, per una serie di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime
caratteristiche”; se ne può arguire che l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla
base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile
1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto
previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere
effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi
specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo
comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali
degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche,
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto
insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane, riconoscendo però che la motivazione specifica del
provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione appare comunque insufficiente a sorreggere adeguatamente il
provvedimento di modifica del classamento, come è stato correttamente ritenuto dal
giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.

Il motivo di impugnazione merita di essere rigettato.

Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata non sia meritevole
di cassazione ed il motivo di ricorso manifestamente infondato.

Le spese di lite possono essere comunque improntate alla compensazione, alla luce
della peculiare materia controversa, che ha trovato regolazione solo attraverso le
pronunce di questa Corte.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Co’iso in Ro a, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2
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Il1ìr.i.ente

Consegue poi anche l’irrilevanza dell’esame dei restanti motivi di impugnazione,
atteso che da sé sola l’autonoma ratio decidendi esaminata in relazione al motivo che
precede risulta sufficiente e giustificare la decisione giudiziale qui impugnata.

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