Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28785 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13003/2019 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Paolone, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 15 aprile

2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli del 15 aprile 2019. Con quest’ultima pronuncia è stata respinta la domanda in tema di protezione internazionale proposta da M.M.A..

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di impugnazione sono i seguenti.

Primo motivo: nullità della sentenza e del procedimento. Lamenta il ricorrente che il giudice di prime cure abbia pronunciato il decreto di rigetto senza prima procedere alla propria audizione personale, espressamente richiesta, nonostante fosse mancante la videoregistrazione del colloquio avanti alla Commissione territoriale. Si duole, altresì per l’omessa pronuncia del Tribunale sulla propria domanda di protezione umanitaria: rileva, in proposito, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, la Commissione territoriale non aveva affatto riconosciuto ad esso istante la nominata forma di protezione.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7 e 14. L’istante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non credibile la propria narrazione senza procedere ad alcuna audizione: incombente, questo, che avrebbe consentito di meglio apprezzare la veridicità della vicenda personale posta a fondamento della domanda proposta. Il ricorrente rileva, inoltre, che il Tribunale, con riferimento alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), aveva omesso di attivare i poteri-doveri officiosi di indagine.

Terzo motivo: vizi di motivazione, contraddittorietà e illogicità, omesso esame di un fatto storico. L’istante ribadisce che la Commissione territoriale non aveva accordato la protezione umanitaria e che egli aveva quindi interesse a proporre la relativa domanda in sede giurisdizionale; rileva che il Tribunale aveva trascurato di operare un bilanciamento tra il positivo percorso di integrazione sociale seguito in Italia e la situazione che egli si troverebbe a dover affrontare in caso di rimpatrio; il giudice del merito avrebbe inoltre omesso ogni dovuto approfondimento con riguardo alla propria specifica vicenda personale e alla situazione socio-politica del paese di origine, oltre che di quelli ove egli era transitato. Con riguardo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), è rimarcato che il giudice di prime cure aveva mancato di considerare che il Bangladesh “non offre alcuna protezione alle persone vittime di usura in caso di prestiti”.

Quanto alla mancata audizione, è escluso che il ricorrente possa dolersene giacchè, come rilevato dal Tribunale, egli non ha presenziato all’udienza di comparizione che era stata fissata: è stato quindi lo stesso istante, con la propria condotta, a impedire che l’incombente avesse luogo.

Oltretutto chi oggi impugna postula che il giudice, in caso di mancata videoregistrazione del colloquio avanti alla commissione territoriale, sia sempre tenuto a disporre l’interrogatorio del richiedente: ma così non è. Questo giudice di legittimità, sulla scorta dei rilievi formulati da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, che si è pronunciato sull’interpretazione dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE ha infatti precisato che il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui all’art. 35 bis, comma 8, D.Lgs. cit., debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973).

Vanno quindi respinte le censure, riferite al mancato interrogatorio del richiedente, che sono state articolate nel primo e nel secondo motivo. Oltretutto l’istante mostra di non cogliere la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia ove afferma che il Tribunale lo avrebbe considerato non attendibile: è vero, invece, che lo status di rifugiato è stato escluso sulla scorta della ritenuta insussistenza di atti persecutori, mentre la domanda di protezione sussidiaria è stata respinta in considerazione delle “insufficienti allegazioni del ricorrente” e della accertata assenza, in Bangladesh, di un conflitto armato generalizzato.

Quanto alla doglianza, pure formulata nel corpo del secondo motivo, circa la mancata spendita, da parte del giudice del merito, dei poteri di istruzione officiosa – avendo specificamente riguardo all’accertamento della situazione di violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), essa è inammissibile per la sua assoluta genericità e, in conseguenza, per l’assenza di decisività che pure la connota: a fronte dell’indicazione, nel provvedimento impugnato, del report che dà ragione dell’insussistenza della richiamata situazione di generalizzata violenza, il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del ricorso.

Con riguardo, invece, alla deduzione, contenuta nel terzo motivo, con cui è prospettato il mancato approfondimento istruttorio del tema dell’usura in Bangladesh, è sufficiente osservare che era onere del ricorrente precisare di aver allegato, nel corso del giudizio di merito, di essere stato vittima di usurai. Infatti, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).

Per quel che concerne, da ultimo, la protezione umanitaria, non ricorre il vizio di omessa pronuncia (svolto nel primo motivo) nè quello di omessa motivazione (svolto nel terzo), giacchè il Tribunale ha reso, sul punto, una statuizione e l’ha motivata: ha affermato, infatti, che detta forma di protezione era stata riconosciuta dalla Commissione territoriale, onde la relativa domanda doveva dichiararsi inammissibile per difetto di interesse ad agire.

L’odierno ricorrente, muovendo dal contenuto totalmente reiettivo della pronuncia resa dalla Commissione territoriale, mostra però di voler censurare, col terzo motivo, anche quanto ritenuto dal Tribunale circa la menzionata carenza di interesse.

E’ da osservare, in proposito, che ove si faccia questione del difetto di interesse ad agire la Corte di legittimità può compiere in materia indagini ed accertamenti anche di fatto sui documenti e sugli altri elementi di prova già acquisiti ritualmente nel giudizio di merito (Cass. 17 febbraio 1970, n. 376; Cass. 28 ottobre 1967, n. 2667).

Ebbene l’esame del provvedimento della Commissione territoriale consente di affermare che la stessa respinse in toto la domanda di protezione internazionale dell’attuale ricorrente.

Ne discende che il Tribunale non poteva dichiarare inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta volta al riconoscimento della protezione umanitaria.

3. – Va allora accolto, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo. Gli altri devono essere respinti.

Il decreto è cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, il quale deciderà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione e respinge gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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