Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28785 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28865-2015 proposto da:

B.N.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO CAVALLINI 12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PAOLOZZI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.E., rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE

RAGONE, ENRICO RAGONE;

B.B.A.M., Z.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato LUCA

PERONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO LUIGI IACOMINO;

– controricorrenti –

e contro

B.G., G.M.A., EREDI DI

A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4747/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che la vicenda giudiziale qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:

1) il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva, accogliendo la domanda di B.N.A.M., in relazione a due testamenti del padre, fra loro non in contrasto, aveva disposto la collazione di vari beni personali pervenuti ai fratelli, fra i quali Emilio, attraverso donazioni indirette disposte dal de cuius, siccome dallo stesso genitore dichiarato in seno al testamento;

2) la Corte d’appello, con la sentenza di cui in epigrafe, sull’impugnazione di B.E. e quella incidentale di B.B.A.M. e B.G., valutate le emergenze probatorie, escluso che alle dichiarazioni del testatore possa assegnarsi valore di confessione extragiudiziale, in riforma della sentenza di primo grado, accolto l’appello di E., rigetta la domanda diretta ad ottenere, previo riconoscimento della esistenza di donazioni indirette in favore dei germani E., A.M.B. e B.G., la collazione dei beni indicati in dispositivo;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello ricorre B.A.M. sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria;

che resistono, con separati controricorsi, B.E. e B.B.A.M. con Z.C.;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 737,555,553,809 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, dopo aver disquisito a lungo sulla natura e ratio dell’istituto della collazione, assume che il Giudice d’appello, a differenza di quello di promo grado, aveva fondato la propria decisione senza tener conto delle emergenze probatorie, scaturenti dalla prova testimoniale e dalle dichiarazioni rilasciate dal testatore in seno al testamento, ponendo fede, per contro, a dichiarazioni de relato e non attendibili.

Diritto

CONSIDERATO

che la censura è inammissibile in quanto, oltre che manifestamente diretta al riesame di merito, è del tutto priva di specificità, limitandosi ad alludere ad un erroneo vaglio probatorio, genericamente evocato, dovendosi, per scrupolo, soggiungere che:

a) una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., qui in verità neppure evocata per espresso, non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299); di conseguenza il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Sez. 3, 23940, 12/10/2017, Rv. 645828), oramai all’interno dell’angusto perimetro delineato dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5;

b) la denunzia di violazione di legge perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operata dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;

– diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento di merito del giudice, il quale ha ricostruito la fattispecie concreta difformemente dalle aspettative della ricorrente, di talchè la prospettata violazione non può ipotizzarsi;

ritenuto che con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè omesso esame di “un fatto decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendosi che le dichiarazioni con le quali il de cuius aveva affermato con chiarezza, in seno al testamento, di avere in vita fatto luogo a cospicue donazioni indirette in favore del figlio E., anche operando una intestazione immobiliare in favore della nuora, G.M.A., assumevano il valore di confessione estragiudiziale; inoltre la germana B.A.M. aveva ammesso, nella comparsa di costituzione in giudizio, che la villa sita in (OMISSIS), apparentemente acquistata dal di lei marito, Z.C., “simulava in realtà una donazione del padre”; di tutto ciò la sentenza non aveva tenuto conto;

considerato che la doglianza è infondata per quanto segue:

a) costituisce principio fermo, condiviso dal Collegio, la constatazione che la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius; nè tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell’azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Sez. 2, n. 11737, 15/5/2013, Rv. 626733); nè, occorre soggiungere, può qui rinvenirsi l’essenza della dichiarazione confessoria, cioè che il dichiarato costituisca fatto sfavorevole al dichiarante;

b) quanto alle inferenze che la ricorrente intende trarre dalle affermazioni giudiziali della sorella B.A.M., a parte l’irrilevanza sulla posizione del fratello E., è bastevole ricordare che la domanda di simulazione del contratto d’acquisto dell’immobile di (OMISSIS) era stata rigettata dal Tribunale e sul punto la ricorrente non consta abbia proposto impugnazione;

considerato che le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo in favore del controricorrente B.E. e dei controricorrenti B.B.A.M. e Z.C., tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte;

considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente B.E., nonchè dei controricorrenti B.B.A.M. e Z.C., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per il primo, e parimenti per i secondi, in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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