Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28784 del 19/10/2021
Cassazione civile sez. trib., 19/10/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 19/10/2021), n.28784
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2779/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE
ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
MULTIMEDICA HOLDING s.p.a. in persona del suo legale rappresentante
pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.
prof. L.M. e con domicilio eletto presso il ridetto
difensore in Roma, p.zza Santi Apostoli n. 66;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 3426/20/14 depositata il 25/06/2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
11/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Generale Mucci Roberto che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio e pertanto confermata la pronuncia di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2007;
– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso MULTIMEDIA HOLDING s. p.a.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con istanza datata 4 giugno 2019 la società contribuente ha chiesto sospendersi il giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10;
– dall’esame dell’istanza e della documentazione allegata, rileva la Corte che sussistono le condizioni per dichiarare estinto il processo; le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021