Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28784 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 19/10/2021), n.28784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2779/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE

ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,

via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

MULTIMEDICA HOLDING s.p.a. in persona del suo legale rappresentante

pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

prof. L.M. e con domicilio eletto presso il ridetto

difensore in Roma, p.zza Santi Apostoli n. 66;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 3426/20/14 depositata il 25/06/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

11/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Generale Mucci Roberto che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio e pertanto confermata la pronuncia di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2007;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso MULTIMEDIA HOLDING s. p.a.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con istanza datata 4 giugno 2019 la società contribuente ha chiesto sospendersi il giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10;

– dall’esame dell’istanza e della documentazione allegata, rileva la Corte che sussistono le condizioni per dichiarare estinto il processo; le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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