Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28784 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20431/2018 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Liana Nesta, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 29 maggio

2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli del 29 maggio 2018. Con quest’ultima pronuncia è stata respinta la domanda di protezione internazionale proposta da D.D., originario del (OMISSIS).

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero

dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso sono rubricati come segue.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 e violazione dell’art. 3 Cost, comma 1, art. 24 Cost, commi 1 e 2, art. 111 Cost, commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost, comma 1, così come integrato dall’art. 46.3, dir. 32/2013/CE e dagli artt. 6 e 13 CEDU, “per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e le relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale”.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 14 e art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 17, per non aver acquisito il Tribunale informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica del Senegal e non aver considerato le condizioni inumane e degradanti cui era stato sottoposto il richiedente durante la carcerazione illegale in Libia.

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, per non avere il Tribunale correttamente valutato il percorso lavorativo e di integrazione del richiedente.

2. – Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri.

A ragione l’istante rileva che in base all’attuale disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale l’udienza deve essere sempre disposta quando la videoregistrazione dell’audizione in commissione non è resa disponibile. Tale è infatti la previsione contenuta nel comma 11, lett. a), del richiamato articolo.

Come questa S.C. ha avuto modo di affermare, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717; in senso conforme, ad esempio: Cass. 31 gennaio 2019, n. 2817; Cass. 23 maggio 2019, n. 14148). Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.).

Nè appare concludente il rilievo, svolto dal Tribunale nel decreto impugnato, secondo cui la videoregistrazione sarebbe stata, al momento della trattazione del giudizio, non disponibile per motivi tecnici, in mancanza del decreto volto a fissare le specifiche tecniche delle operazioni di videoregistrazione: questa Corte ha già avuto modo di osservare, al riguardo, che la mancata adozione delle dette specifiche tecniche non può sovvertire il chiaro significato della disposizione ormai entrata in vigore (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit., in motivazione).

3. – Il decreto impugnato è dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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