Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28784 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3143-2017 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato FABRIZIO

GIOVAGNONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Luca Lo Bosco in ROMA, VIA DELLA GRANDE MURAGLIA 298/B;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso per legge dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale domicilia ex lege, in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 209/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositato il 14/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 30.12.2015 S.A. adiva la Corte d’Appello di Firenze, chiedendo nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA l’accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89 del 2001. Deduceva che, con sentenza n. 85 del 6.6.2007 (in seguito a procedimento penale iniziato nel 2001), il medesimo era stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali colpose nei confronti di un dipendente della ditta di cui era legale rappresentante. Avverso detta sentenza il S. aveva proposto appello e dopo 7 anni, in data 10.2.2015, veniva pronunciata sentenza da parte della Corte d’Appello di Perugia, la quale dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Con decreto n. 242/2016, depositato il 9.2.2016 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva il ricorso ex L. n. 89 del 2001, disponendo a favore del ricorrente la liquidazione della somma di Euro 2.500,00, oltre interessi legali e spese.

Il Ministero della Giustizia si opponeva al decreto, evidenziando che il procedimento penale a carico del S. si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e, in conseguenza di ciò, la lungaggine del procedimento presupposto avrebbe comportato solo effetti favorevoli all’imputato.

Si costituiva in giudizio S.A., il quale contestava quanto dedotto ed eccepiva l’infondatezza dell’opposizione.

Con decreto n. 209/2016 del 21.4.2016, depositato il 14.6.2016, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il ricorso del Ministero, affermando che il ricorrente non aveva subito alcun danno dalla protrazione del procedimento penale presupposto, essendosi avvantaggiato in ragione della maturazione del termine di prescrizione, cui non aveva rinunciato.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione S.A. sulla base di un motivo, illustrato da memoria; resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2,L. n. 134 del 2012, art. 2 e art. 6, p. 1 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla esclusione del danno subito dal ricorrente per effetto del vantaggio conseguito nel procedimento presupposto per intervenuta prescrizione del reato”.

1.1. – Il motivo è fondato.

1.2. – La Corte di merito ha richiamato, a sostegno del rigetto della domanda, quanto affermato da Cass. n. 13156 del 2013, secondo cui, “in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale, a meno che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. 6-1, 23 novembre 2011, n. 24696)”; sottolineando che “nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente non avesse subito un apprezzabile pregiudizio dalla protrazione del procedimento. Tale motivazione, con riferimento alla considerazione che la durata del procedimento penale si è risolta a vantaggio dello stesso imputato, in conseguenza della maturazione dei termini di prescrizione per il reato a lui addebitato, deve essere integrata con il riferimento alla facoltà della quale l’imputato nel caso in esame non si è avvalso – di rinunciare alla prescrizione” (cfr. anche Cass. n. 21698 del 2012).

Peraltro, nel decreto impugnato la stessa Corte di merito ha rilevato di non ignorare che questa Corte abbia sostenuto una tesi contraria, affermando il diverso principio (dal quale anche questo Collegio non intende discostarsi) alla cui stregua, “ai sensi della L. n. 89 del 2001, l’equa riparazione viene accordata senza alcun riguardo all’esito del giudizio protrattosi oltre il termine ragionevole (v., tra le altre, sentt. n. 16039 e n. 11480 del 2003), traendone la conseguenza della spettanza dell’indennizzo anche quando la durata eccessiva abbia determinato l’estinzione del reato per prescrizione. Si è escluso, al riguardo, che quest’ultima valga di per sè ad elidere gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del processo, in via di compensatio lucri cum damno, salvo che l’effetto estintivo del reato derivi dall’utilizzo, da parte dell’imputato sottoposto a procedimento penale, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa (v. Cass. n. 12935 del 2003 e n. 17552 del 2006; di recente, Cass. n. 23339 del 2010, Cass. n. 24376 del 2011 e Cass. n. 14729 del 2013)” (Cass. n. 12744 del 2014). Laddove, nel presente giudizio la configurabilità della utilizzazione di tali tecniche o strategie da parte del ricorrente, nel giudizio presupposto, non è stata dedotta; e, del resto, la mancata rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato non può ritenersi in grado di elidere di per sè il danno sia patrimoniale che non patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole (Cass. n. 18498 del 2014; Cass. 11841 del 2106; Cass. n. 7010 del 2016).

1.3. – La Corte d’appello non ha dunque valutato se l’esito del proscioglimento per intervenuta prescrizione sia stato determinato da un abuso del diritto di difesa da parte dell’imputato: infatti, la Corte ha omesso di svolgere un adeguato apprezzamento in ordine alla configurabilità o meno di comportamenti dilatori da parte dell’imputato, al fine di favorire il maturarsi della prescrizione dei reati.

2. – Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato, con riguardo al motivo accolto, va cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato, in relazione alla censura accolta, e rinvia la stessa alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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