Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28784 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8990-2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

TINA CHIARELLI, TOMMASO BANCHERI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VALMONTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7779/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2014, F.M. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, il Comune di Valmontone per sentirlo condannare ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 5.200,00, subiti dalla sua autovettura il giorno 8 novembre 2011 a causa dell’allagamento della strada dovuto ad abbondanti precipitazioni.

Il Comune di Valmontone, costituendosi in giudizio, respingeva ogni addebito di responsabilità ritenendo che la domanda proposta fosse sprovvista dei necessari requisiti giuridici per il suo accoglimento.

Il Tribunale di Velletri rigettava la domanda attorea e, per l’effetto, condannava F.M. a rifondere al Comune di Valmontone le spese di lite.

Avverso tale sentenza F.M. proponeva appello chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l’accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio il Comune di Valmontone eccependo l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. e chiedendone, comunque, il rigetto.

2. Con sentenza n. 7779/2017 delll’11 dicembre 2017, la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello proposto da F.M. e condannava l’appellante al rimborso delle spese di lite in favore del costituito Comune di Valmontone. In particolare, la Corte dichiarava inammissibile l’appello perchè proposto oltre il termine di decadenza di cui all’art. 702 quater c.p.c. Il Tribunale di Velletri aveva pronunciato il 23 febbraio 2016 l’ordinanza impugnata dando contestuale lettura in udienza del dispositivo e della motivazione. Il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c. decorreva dal giorno dell’avvenuta lettura del provvedimento in udienza e, di conseguenza, la proposizione dell’appello allo scadere del sesto mese dalla pronuncia era inammissibile in quanto tardiva.

3. F.M. ricorre per Cassazione sulla base di un motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio reputa il ricorso improcedibile.

6. Con l’unico motivo di ricorso formulato, il ricorrente lamenta “l’erronea applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c., motivazione carente e incerta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, error in procedendo ed errata e omessa applicazione degli artt. 325 c.p.c. ss., in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte avrebbe errato nel conferire alla lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. valore sostanziale di notifica della sentenza stessa attribuendo, in tal modo, al Giudice la scelta di decidere in merito alla forma che, al contrario, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., compete alla parte. La lettura del dispositivo in udienza da parte del Giudice non potrebbe essere equiparata alla notificazione e, di conseguenza, anche per i provvedimenti di cui all’art. 281 sexies c.p.c., il termine breve d’impugnazione decorrerebbe dalla notificazione della decisione ed il termine lungo, nel caso in cui il giudice proceda alla lettura del dispositivo ed alla sottoscrizione del verbale di udienza, decorrerebbe dall’udienza di discussione.

7. Il ricorso è improcedibile in quanto non è stata prodotta copia della sentenza notificata.

Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorrente deve depositare insieme con il ricorso, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione se questa è avvenuta.

Parte ricorrente ha depositato, unitamente al ricorso solo copia autentica della sentenza impugnata con attestazione di conformità datata 29/03/2018.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2” (Cass. civ. ord. n. 11386/2019, che ribadisce il principio di diritto di cui a Cass. n. 17066 del 2013).

In tal caso, la sentenza è stata pubblicata l’11 dicembre 2017 mentre il ricorso è stato notificato il 13 marzo 2018 e, pertanto, non essendosi perfezionata la notificazione del ricorso entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Il motivo sarebbe stato, comunque, palesemente privo di fondamento. Infatti in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (Cass. 14478/2018).

8. Non occorre disporre sulle spese in quanto l’intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA