Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28783 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 4721 del R.G. anno 2011 proposto da:

Y.K., elett.te dom.ta in Roma L.re della Vittoria 11 presso

l’avv. OLIVA Patrizia che la rappresenta e difende per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Roma domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso ti decreto di proroga 19.1.2011 del Giudice di Pace di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 15.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito l’avv. Patrizia Olica;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che nulla osserva.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE la cittadina (OMISSIS) Y.K. – espulsa con decreto del Prefetto di Roma – venne ristretta presso il CIE di Roma (OMISSIS) e, prima della scadenza del periodo di legge ed in attesa della definizione della richiesta di informazioni alla rappresentanza diplomatica di appartenenza, il Questore richiese proroga ex art. 14, comma 5 del T.U. ritenendo sussistessero ancora le esigenze di accertamento palesate con la istanza di convalida del primo trattenimento, proroga che il competente Giudice di Pace accordò in gg. 60 con decreto autorizzazione 19.1.2011 esteso in calce alla richiesta; CHE per la cassazione di tale decisione la straniera ha proposto ricorso 17.2.2011 lamentando la violazione di legge consistita, per un primo motivo, nella adozione della proroga senza alcuna garanzia di audizione e contraddittorio quali previste per la convalida e, per un secondo motivo, nella violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U.; l’Amministrazione si è costituita con controricorso 28.3.2011; CHE appare evidente la fondatezza del ricorso, nell’assorbente profilo di cui al primo motivo, sulla scorta della giurisprudenza più recente di questa Corte, citata dalla stessa ricorrente, alla cui stregua può affermarsi:

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (in tal senso la massima di Cass. 4544/2010, cui adde Cass. 4869 e n. 13767 del 2010);

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che le considerazioni esposte nella relazione – e sulle quali l’Avvocatura Generale non ha formulato alcun rilievo critico – meritino di essere pienamente condivise anche alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte (da ultimo Cass. 20869 del 2011).

Da tanto consegue la piena fondatezza delle doglianze esposte nell’impugnazione in disamina. La fondatezza del ricorso comporta l’accoglimento del medesimo e la cassazione dell’ordinanza di proroga emessa nella specie dal Giudice di Pace di Roma il 19.1.2011 in assenza del suo presupposto, pervenendosi quindi alla cassazione senza rinvio del provvedimento ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (più non potendo essere prorogata ia misura di trattenimento a suo tempo disposta). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza 19.1.2011 concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente Y.K. e condanna l’Amministrazione controricorrente a versare alla stessa le spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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