Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28783 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7434/2018 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Liana Nesta, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli del 31 gennaio 2018. Con quest’ultima pronuncia è stata respinta la domanda di protezione internazionale proposta da D.I., originario del (OMISSIS).

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso sono rubricati come segue.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 8, 10, 13 e 27, nonchè dell’art. 16 dir. 2013/32/UE, per non aver acquisito il Tribunale informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica del Gambia che, pur essendo interessato a un processo di democratizzazione, “sconta 22 anni di dittatura feroce che hanno destabilizzato le fondamenta stessa dello Stato di diritto”.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per avere il giudice del merito mancato di adempiere all’obbligo di cooperazione istruttoria.

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver valutato il Tribunale la giovane età del ricorrente, la sua integrazione nella comunità di riferimento, la sua discreta padronanza della lingua italiana, nonchè la circostanza per cui la mancata regolarizzazione dell’attività lavorativa dello stesso istante costituiva conseguenza degli ingiustificati ritardi della Questura di Napoli nel rinnovare il suo permesso di soggiorno.

Quarto motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, con riferimento al rigetto della richiesta di fissazione di udienza per consentire la comparizione personale del ricorrente.

2. – Il quarto motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri.

Il Tribunale, con specifico riguardo alla richiesta del ricorrente di fissazione di udienza, ha osservato che la mancata videoregistrazione del colloquio del richiedente avanti alla Commissione territoriale risultava motivata da ragioni tecniche e che tale modalità di documentazione dell’audizione non era prevista come obbligatoria alla data del 10 marzo 2017, allorquando il ricorrente era comparso avanti alla commissione stessa.

Questa Corte ha rilevato che nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717; in senso conforme, ad esempio: Cass. 31 gennaio 2019, n. 2817; Cass. 23 maggio 2019, n. 14148). Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.).

A fronte di tale dato non appare condivisibile il rilievo svolto dal Tribunale, secondo cui, in sintesi, la documentazione dell’audizione del richiedente a mezzo di videoregistrazione non era nè prevista in via generale, nè obbligatoria all’epoca in cui la Commissione istruì il procedimento. Questa Corte si è già espressa nel senso che l’obbligo del giudice, a pena di nullità, di fissare udienza in caso di indisponibilità della videoregistrazione non è escluso dal fatto che l’audizione sia stata effettuata davanti alla commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. 11 dicembre 2018, n. 32029). Nel dare continuità a tale precedente, è da osservare che la previsione di cui dell’art. 35 bis, comma 11, non è condizionata, quanto alla sua operatività, dall’entrata in vigore della norma che ha reso obbligatoria la videoregistrazione presso le commissioni: videoregistrazione che, del resto, poteva attuarsi anche prima dell’emanazione del D.L. n. 13 del 2017, giacchè in base al non più del D.Lgs. n. 25 del 2008, vigente art. 14, comma 2 bis, il colloquio poteva essere registrato con mezzi meccanici. Tale conclusione si giustifica, del resto, su di un piano di razionalità: giacchè se, per scelta legislativa, il tribunale non può esimersi dal fissare l’udienza nei casi in cui non disponga degli elementi per apprezzare compiutamente, attraverso la videoregistrazione, l’audizione dell’interessato avanti alla commissione, non vi è ragione per ritenere che detta regola non operi per il periodo in cui la ripresa audiovisiva era non obbligatoria, ma facoltativa: quel che appare infatti decisivo – e idoneo a superare ogni diversa questione fondata sull’operatività ratione temporis delle regole applicabili al procedimento avanti alla commissione – è che nel nuovo rito camerale, per una precisa scelta del legislatore, una documentazione non videoregistrata del colloquio è inidonea ad esimere il tribunale dalla fissazione dell’udienza.

3. – Il decreto impugnato è dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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