Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28782 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 2361 del R.G. anno 2011 proposto da:

B.K.B.T. (anche n.q. di legale rappresentante di

B.O.) domiciliato in ROMA, viale Carso 23 presso l’avv.

ANGELELLI Mario A. che lo rappresenta e difende per procuira speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. presso il Tribunale Minorenni di Torino;

– intimato –

avverso il decreto 8.11.2010 della Corte di Appello di Torino; udita

la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 15.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino (OMISSIS) B.K.B.T. – chiese di essere autorizzato a trattenersi in Italia ai sensi dell’art. 31, comma 3 del T.U. per accudire il figlio minore Ornar, residente in (OMISSIS) unitamente alla madre E.O., in (OMISSIS) regolarmente soggiornante; il Tribunale per i Minorenni di Torino, adito per l’ottenimento della autorizzazione, con decreto 21.4.2009 ha rigettato il ricorso ed il B. ha proposto reclamo; CHE la Corte di Appello di Torino con articolato decreto 8.11.2010 ha rigettato il reclamo affermando, dopo attenta disamina delle norme e della giurisprudenza della S.C., che il B., peraltro attinto da numerosi procedimenti penali, da condanne, da misure detentive cautelari per vari e gravi reati, e versante in condizione di grave disagio mentale, non aveva potuto costruire alcun equilibrato rapporto con il proprio figlio minore, pertanto affidato alle sole cure della madre, la quale dopo inserimento in struttura protetta, aveva ricevuto l’affidamento del minore e quindi aveva contratto matrimonio; CHE la Corte ha quindi concluso nel senso che non sussistevano quelle esigenze di assicurare protezione e garanzia di equilibrato sviluppo al minore (vanificate dalla tenuità del pregresso apporto genitoriale) che, sole, alla luce della giurisprudenza della CEDU e della Corte di legittimità avrebbero consentito il rilascio del permesso ex art. 31, comma 3 del T.U.; CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 2.1.2011 a quale non ha resistito l’intimato P.M.; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 8.11.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; CHE il ricorso non appare esaminabile posto che il rapporto processuale è stato instaurato non già con l’unico legittimato, il P.G. presso la CdA di Torino, parte del processo concluso con il provvedimento impugnato (Cass. 14063 del 2008), ma con il P.M. minorile, parte necessaria del solo procedimento di primo grado; CHE le censure appaiono comunque inconsistenti; CHE il ricorso si limita a lamentare che la Corte di merito abbia valutato come ostativa la sola condizione personale del richiedente (sotto il profilo penale), condizione peraltro risalente, senza accertare in alcun modo le esigenze gravi di accudimento del minore; CHE la censura appare di totale inconsistenza posto che la Corte di merito, in puntuale applicazione dell’indirizzo di questa Corte, precisato nella pronunzia a S.U. 21799 del 2010, ha collegato le condizioni personali del richiedente alle esigenze del figlio, rilevando che nessun serio rapporto genitoriale si era nel tempo consolidato, proprio in ragione di quella discontinuità di frequentazioni cagionata dalle “abitudini” del padre e dall’affidamento esclusivo del piccolo alla madre, e quindi deducendo la inconsistenza della richiesta di autorizzazione perchè non rispondente alle esigenze del minore (accudito da tempo dalla sola madre); CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, anche in ragione della assenza di alcun rilievo critico da parte del ricorrente, merita piena e completa condivisione. Consegue la reiezione del ricorso, senza che sia luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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