Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28781 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28781
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 556 del R.G. anno 2011 proposto da:
L.O. domiciliata in ROMA, presso la cancelleria della
Corte di Cassazione con l’avv. DI MARO Biagio del Foro di Milano;
– ricorrente –
contro
Prefetto UTG e Questore di Milano, dom.ti in Roma Via dei Portoghesi
12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e
difende per legge;
– controricorrenti –
avverso il decreto 13.10.2010 del Giudice di Pace di Milano; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c. dei 15.12.2011 dal
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona de
Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio.
Fatto
RILEVA IN FATTO
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato considerazioni nel senso:
CHE ii Giudice di Pace di Milano, esaminando l’opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) L.O. avverso l’espulsione 7.6.2010 adottata a suo carico dal Prefetto di Milano (per rigetto da parte del Questore della istanza di emersione proposta il 9.9.2009 ai sensi della L. n. 102 del 2009), la ha respinta con decreto 13/10/2010 rilevando che la condizione di irregolare presenza sul territorio era conclamata dal rigetto della istanza di emersione, debitamente comunicata e non sindacabile neanche in via incidentale, e che pertanto di essa il giudice dell’opposizione doveva solo prendere atto; ha soggiunto il Giudice di Pace che la traduzione in inglese del decreto e la comprovata comprensione dell’italiano da parte della straniera, escludevano la affermata violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U.; CHE per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso personalmente L.O. con atto notificato a Prefetto e Questore il 10.12.2010 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Amministrazioni che si sono costituite con controricorso del 12.1.2011 nel quale l’Avvocatura generale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, proposto personalmente dalla parte, priva di jus postulano; CHE appare evidente l’inammissibilità del ricorso, proposto personalmente dalla L.O. e dalla stessa sottoscritto senza alcun ministero di difensore abilitato; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
La relazione, ad avviso del Collegio, deve essere totalmente condivisa, anche alla luce della assenza di alcun rilievo critico di parte ricorrente, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente L. O. al pagamento all’UTG Prefetto di Milano delle spese di giudizio, determinate in Euro 1.000 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011