Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28780 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28780 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 23760-2011 proposto da:
MAIONE FRANCESCO MNAFNC51S11F839E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo
studio dell’avvocato ELEFANTE TULLIO, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 16 3//2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 24/06/2010,
depositata il 12/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 23760 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.280/39/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del
contribuente Maione Francesco- ed ha così confermato l’avviso di classamento di
unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l’Agenzia aveva
sollevato specifici motivi di doglianza contro la sentenza di primo grado
(quest’ultima fondata esclusivamente sulla avvenuta violazione degli art.13 e 54 del
DPR n.1142/1949, ovvero per non avere l’Ufficio eseguito un accertamento tecnico
in loco e verificate variazioni di carattere permanente nello stato delle unità
immobiliari) ed aveva esibito “idonea documentazione del classamento e delle
rendite attribuite ad immobili limitrofi ed ha ampiamente motivato il suo operato”. La
Commissione Regionale argomentava ancora che “la decisione segue l’orientamento
assunto in casi analoghi dal collegio “h” di questa sezione”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione) la parte
ricorrente si duole del fatto che la decisione impugnata sia stata argomentata “in
termini del tutto tautologici, senza il benché minimo supporto argomentativo, eccetto
un rinvio meramente acritico ed adesivo all’orientamento assunto in casi analoghi” da
altro collegio della medesima sezione. In tal modo, il giudice del merito ha omesso di

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Osserva:

indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e comunque li ha
indicati in modo tale da renderne impossibile il controllo.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di
questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998) secondo la
quale:”È denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5

su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta
del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento„
ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e
giuridica”.
Nella specie di causa il giudicante (dopo avere dato atto —semplicemente- che
l’Ufficio aveva riproposto nell’appello tutte le eccezioni sollevate in primo grado e
rimaste disattese) si è limitato ad affermare che l’Ufficio stesso aveva “esibito idonea
documentazione del classa mento e delle rendite attribuite ad immobili limitrofi”, ed
in tal modo ha evidenziato di essersi indotto ad accogliere l’appello sulla scorta di
argomenti stereotipi e privi di specifica concludenza (rispetto alla concreta fattispecie
in esame), senza che emerga quali siano le concrete ragioni per le quali le censure
sono state ritenute fondate. Non vi è dubbio perciò che le motivazioni del
provvedimento risultano apodittiche ed insufficienti a consentire a questa Corte di
assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale.
E ciò si dice anche alla luce degli orientamenti assunti dalla Corte a proposito della
tematica oggetto della presente controversia (per tutte Cass.Sent. n.9629 del 13
giugno 2012) ,in ragione dei quali la Corte ha chiarito che:”Quando procede
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a
destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è

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cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi

provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Nulla di tutto ciò è stato posto a fondamento dell’accoglimento dell’appello, ma
semplici formule stereotipe inidonee a consentire quale sia il concreto giudizio della

dall’Agenzia ed in ordine alla loro coerenza logica con la ratio della decisione di
primo grado.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con conseguente rinvio al giudice dell’appello, apparendo
necessario rinnovare l’esame delle questioni proposte con l’atto di appello, anche alla
luce della menzionata giurisprudenza della Corte Suprema.
Roma, 30 maggio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

Commissione di appello in ordine alle (vagamente determinante) censure proposte

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