Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28780 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 536 del R.G. anno 2011 proposto da:

Prefetto UTG di Bergamo domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende

per legge;

– ricorrente –

contro

E.K.K.;

– intimato –

avverso il decreto 05.05.2010 del Giudice di Pace di Bergamo; udita

fa relazione della causa svolta nella c.d.c. del 15.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il Giudice di Pace di Bergamo, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino del Marocco E.K.K. contro l’espulsione adottata il 19.12.2009 dal Prefetto di Bergamo ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B (essendo stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dal medesimo proposta), ha annullato l’espulsione con decreto 5.5.2010 sul rilievo per il quale non erano stati rilasciati i dovuti nulla osta dal giudice penale procedente per le imputazioni elevate a carico dello straniero; CHE per la cassazione di tale decisione il Prefetto di Bergamo ha proposto ricorso il 21.12.2010 denunziando la commessa violazione di legge posto che il nulla osta del giudice penale doveva ritenersi onere della giustizia penale non coinvolgente l’interesse dell’espulso; CHE appare fondato il ricorso dell’Avvocatura dello Stato avendo il GdP commesso la denunziata falsa applicazione della norma sul rilascio del N.O. da parte dell’A.G. penale procedente, rilascio che, previsto nell’interesse della Amministrazione, comunque non condiziona l’esercizio del potere espulsivo ma solo, e semmai, la sua esecuzione; CHE al proposito questa Corte ha ribadito con decisione n. 2612 del 2010 che: (Massima) in tema di espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale o parte offesa nel medesimo, il rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 12, non opera come condizione di legittimità dell’espulsione, ma incide sulla regolarità della sua esecuzione nelle forme coattive di cui D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 o art. 14, comma 5 bis, con la conseguenza che un’esecuzione coattiva disposta prima dello spirare del termine per il rilascio del nulla osta o in presenza di un diniego vizia l’accompagnamento coattivo alla frontiera o l’intimazione di cui al citato art. 14, comma 5-bis, del T.U. sull’immigrazione ed espone l’atto coattivo al diniego di convalida, rendendo l’inottemperanza all’intimazione non sanzionabile dal giudice penale. CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, deve essere condivisa pienamente, con la conseguente cassazione del decreto, in accoglimento della censura menifestamente fondata. Poichè l’accoglimento del ricorso ad opponendum è avvenuto dopo la reiezione da parte del giudice di pace di tutte le altre ragioni oppositive, la cassazione ben può essere seguita dalla decisione di merito che, giusti i principii di cui sopra, rigetti la opposizione di E.K.. Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ex art. 384 c.p.c., rigetta l’opposizione alla espulsione del 19.12.2009;

condanna l’intimato alle spese in favore del Prefetto per Euro 1.000,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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