Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28780 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19114/2014 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.N., B.T., B.V.,

C.F., D.D.E., M.O., MO.AL.,

MO.BR., V.C., S.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il

23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/06/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Trieste, con ordinanza depositata in data 23 gennaio 2014, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto da G.M. avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone sezione distaccata di San Vito al Tagliamento, depositata il 25 giugno 2012, che aveva condannato la G. ed altri a non frapporre ostacoli al transito attraverso la corte comune a più fabbricati, dalla quale si accede alla via pubblica.

2. G.M. ricorre per la cassazione dell’ordinanza nonchè della sentenza di primo grado, con ricorso notificato in data 23 luglio 2014.

Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati A.N., B.T., C.F. D.D.E., M.O., Mo.Al., Mo.Br., B.V., V.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile per tardività.

1.1. Dalla documentazione inviata dalla Corte d’appello di Trieste risulta che l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dalla medesima Corte il 23 gennaio 2014 è stata comunicata in pari data in via telematica al difensore della sig.ra G..

2. Da tale data, pertanto, decorreva il termine di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., avverso la sentenza di primo grado (giurisprudenza costante, a partire da Cass. 02/07/2015, n. 13622), nonchè avverso l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello (ex plurimis, Cass. 06/02/2017, n. 3067).

3. La tardività del ricorso rende irrilevante ulteriori accertamenti riguardo al perfezionamento delle notificazioni e non sussistono i presupposti per la rimessione in termini richiesta dal difensore, con istanza depositata in data 6 giugno 2018.

4. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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