Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28780 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 07/11/2019), n.28780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16961-2018 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI DENARO;

– ricorrente –

contro

A.L. & FIGLI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATTINA 119,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE VENTURI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO SANGIORGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2147/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2147/2017 della Corte di Appello di Palermo, che, respingendo la sua impugnazione, ha confermato la sentenza n. 42/2013 del Tribunale di quella stessa città. Il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda principale proposta ex art. 1759 c.c., dalla società Attilio Lodetti & Figli s.n.c., aveva condannato l’ A. al pagamento in favore della società attorea della somma di Euro 50 mila, quale importo massimo della fideiussione rilasciata il 5/8/2009. E la Corte di merito ha ritenuto insussistente la responsabilità ex art. 1759 c.c., ma sussistente la responsabilità ex art. 2043 c.c.

2.Ha resistito con controricorso la società A.L. & Figli s.r.l. (già s.p.a.).

3.Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza il ricorrente ha presentato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1.II ricorso è affidato a 2 motivi.

1.1.Con il primo motivo (pp. 5-9), il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale – avendo ritenuto inammissibili le doglianze con cui aveva contestato la riconduzione del danno lamentato alle obbligazioni garantite con il contratto di fideiussione, sul presupposto che le stesse fossero nuove ed estranee al giudizio – si sarebbe sostanzialmente sottratta all’obbligo di verificare la sussistenza di un danno risarcibile in relazione alla fattispecie azionata (avente ad oggetto contratti di fornitura conclusi in epoca successiva al rilascio di una fideiussione).

1.2.Con il secondo motivo (pp. 9-13), sempre articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione degli artt. 1227 c.p.c. e art. 1333 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il soggetto danneggiato, beneficiario della fideiussione rivelatasi non escutibile, non fosse parte del contratto di garanzia (e, dunque, non fosse tenuto ad accertare, con l’ordinaria diligenza, la validità della garanzia ricevuta e quindi l’iscrizione del garante nell’albo degli intermediari finanziari) ed ha omesso di valutare la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 (e, quindi, di accertare l’utilizzo dell’ordinaria diligenza nel verificare la validità della fideiussione ricevuta, anche in riferimento ai requisiti di legge in capo al soggetto garante ed alle autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività finanziaria).

2.11 ricorso è inammissibile.

2.1. In punto di fatto: la società A.L. & Figli nel 2009 aveva chiesto alla Line Service di P.E., con la quale aveva rapporti contrattuali, una garanzia fideiussoria; dopo qualche giorno si era presentato, nella qualità di incaricato della Line Service, l’ A., il quale aveva consegnato una garanzia fideiussoria della Eurocredit Insurance Inc; detta garanzia – datata 26/7/2009 e già sottoscritta da tale G.G., legale rappresentante della Eurocredit, e dal P. – aveva ad oggetto l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti da forniture effettuate o da effettuarsi sino all’importo di Euro 50 mila; sta di fatto che la Line Service, in corrispettivo di alcune forniture, aveva consegnato alla società L. 5 assegni bancari, che erano risultati privi di provvista; la società L., non essendo riuscita a contattare la Line Service, aveva cercato di attivare la garanzia, ma Eurocredit non aveva dato riscontro alla richiesta; donde la richiesta ingiuntiva; essendo poi emerso che all’indirizzo indicato nella polizza aveva sede società diversa dalla Eurocredit, la L. aveva convenuto in giudizio l’ A. per essere venuto meno ai doveri di informazione e di accertamento dell’identità delle parti.

2.2. Inammissibile è il primo motivo.

In primo luogo, corretta è la valutazione in termini di novità, effettuata in via preliminare dalla corte territoriale: parte ricorrente evoca (a torto) il concetto di eccezione in senso lato, ma, in disparte che essa stessa ragiona di un’attività di contestazione, resta comunque fermo che: sia l’allegazione nel giudizio di un’eccezione in senso lato, sia l’esplicazione di un atteggiamento di contestazione, non sfuggono alle preclusioni inerenti l’attività di allegazione, essendo possibile in appello la rilevazione dell’eccezione in senso lato, sempre che il fatto integratore sia stato per l’appunto allegato (pur non essendo stato rilevato in primo grado nei termini per le preclusioni). D’altro canto, l’attività di contestazione dei fatti, avuto riguardo al regime dell’art. 183 c.p.c., si preclude: nel termine di cui al comma 6, n. 1, quanto ai fatti già introdotti prima nel processo, mentre si preclude nel termine di cui al n. 2, se si tratti di fatti introdotti con l’attività indicata nel n. 1. La ragione è che, se la contestazione avviene, la controparte deve avere possibilità di dar prova.

Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che la garanzia fideiussoria, oggetto di causa, era a c.d. prima richiesta e, per tanto, non avrebbe consentito al garante di contestare l’inadempimento della Line Service. Tale statuizione, non essendo stata impugnata, è ormai divenuta definitiva. Donde la mancanza di interesse del ricorrente all’accoglimento del motivo, con conseguente inammissibilità dello stesso anche sotto tale diverso profilo.

2.3. Inammissibile è anche il secondo motivo per novità della questione. Invero, l’ A. non risulta aver mai prospettato nel giudizio di merito la corresponsabilità della società L.. D’altronde è lo stesso A. che in atto di appello aveva affermato che la società L. era soggetto terzo rispetto al rapporto di garanzia. Peraltro, il ricorrente deduce (p. 10) che, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva introdotto la questione; ma tanto fa genericamente, senza osservare le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, come interpretate da consolidata giurisprudenza di questa Corte.

3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

-dichiara inammissibile il ricorso;

-condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA