Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2878 del 10/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2878 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 19967-2011 proposto da:
MORO BENIAMINO MROBMN45C05L160Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 36, presso
l’AGENZIA A.Z. SERVICE, rappresentato e difeso dagli avvocati
SPINAS EMANUELE, ARGIOLAS CESELLO giusta procura alle
liti a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CONDOMINIO VIALE MERELLO N. 29- CAGLIARI, in persona
dell’AmmiriThLratore in carica e legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, 22,
presso lo studio dell’avvocato PILIA PAOLO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

8364

Data pubblicazione: 10/02/2014

avverso la sentenza n. 1181/2011 del TRIBUNALE di CAGLIARI del
30/03/2011, depositata il 13/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere RelatoreDort. FELICE MANNA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2011 n. 19967 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – Con sentenza n. 1181 del 13.4.2011 il Tribunale di Cagliari,

grado, rigettava l’opposizione che Beniamino Moro, partecipante al
condominio di Viale Merello, 29, Cagliari, aveva proposto contro il decreto
ingiuntivo emesso dal giudice di pace dello stesso capoluogo per il
pagamento di E 1.202,83. Tale somma era stata richiesta dal predetto
condominio a titolo di oneri condominiali, in prevalenza relativi a spese per
lavori edilizi di natura straordinaria eseguiti sul fabbricato.
Riteneva il giudice d’appello che la deliberazione dell’assemblea
condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei
conseguenti oneri dovuti da ciascun condomino, costituiva di per sé prova del
credito idonea a fondare la relativa domanda di condanna; e che nello
specifico tale delibera era immune da vizi.
2. – Per la cassazione di detta sentenza ricorre Beniamino Moro, in base
ad un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso il
condominio di Viale Merello, 29, Cagliari.
3. – Con l’unico motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e dell’art. 63 disp. att. c. c., nonché
l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dei
presupposti richiesti dal medesimo art. 63 cit., il tutto in relazione ai nn. 1 e 5
dell’art. 360 c.p.c.
4. – Il motivo è infondato in ciascuna delle due censure in cui si articola.
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pronunciandosi quale giudice d’appello e in riforma della decisione di primo

4.1. – Quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione di legge (rectius,
nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione
all’art. 360, n. 4 c.p.c.), va osservato che in materia di contenuto della
sentenza, affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli

tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo
svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna
argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del
documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente
contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di ricon=cerla come
giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/09). Resta esclusa, invece, la
nullità della sentenza ove si faccia questione della sufficienza e razionalità
della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie (cfr. Cass. S. U. n.
5888/92).
4.2. – In ordine al vizio motivazionale (in disparte l’inammissibile sua
riferibilità all’applicazione o interpretazione di una norma di legge, invece
che ad un fatto: cfr. per tutte, Cass. S. U. n. 28054/08), va richiamata la
costante giurisprudenza di questa Cnrte, secondo cui il vizio di omessa od
insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente
esame di punti decisivi; non può, invece, essere prospettato con censure che
investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il
coordinamento dei vari elementi probatori; tale ricostruzione rimane
nell’ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando
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effetti di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., occorre che la motivazione manchi del

con criteri logici, attiene al convincimento del giudice del merito, non
sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, al vizio di cc.;:raddittoria
motivazione, questo presuppone che le ragioni poste a fondamento della
decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda

l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della
decisione adottata (così, ex pluribus, Cass. nn. 7476/01, 8898/03 e 16038/03).
5. – Nella specie, la sentenza impugnata rende adeguatamente conto delle
ragioni della decisione, lì dove, senza incorrere in alcun ragionamento
illogico, a) rileva che a corredo (19! ricorso per decreto ingiuntivo il
condominio aveva prodotto copia del verbale dell’assemblea del 25.5.2004,
di approvazione del rendiconto di gestione e con allegato il piano di riparto
recante i crediti verso i condomini per la gestione straordinaria dei lavori
eseguiti sullo stabile; b) precisa nel dettaglio come sia stato appostato il
credito verso l’opponente; c) osserva che la delibera 15.4.2003, contenente
l’approvazione del bilancio consuntivo e dello stato di ripartizione delle spese
dell’esercizio 2002-2003 redatto con le tabelle millesimali aggiornate al
2.12.2002, reca come dovuto dal condomino Beniamino Moro un residuo
debito di e 1.100,95; d) esclude motivatamente che su tale approvazione
possano avere incidenza di segno contrario la prova orale espletata in primo
grado e il contrastante contenuto di delibere condominiali assunte in epoca
precedente a quelle anzi dette; e) richiama, quindi, la giurisprudenza di
questa Corte secondo cui per la validità della delibera di approvazione del
bilancio preventivo non è necessaria la presentazione di una contabilità

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e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè

redatta con le forme rigorose di un bilancio, né che le quote di riparto della
spesa debbano essere trascritte nel verbale.
5.1. – Per contro, il motivo di ricorso non individua alcuna parte della
sentenza d’appello intrinsecamente viziata sotto il profilo logico-giuridico, né

parte del giudice d’appello. La censura si traduce nell’esame critico dei
documenti prodotti, pervenendo alla conclusione che questi non
dimostrerebbero l’esistenza di uno stato di ripartizione della spesa approvato
dall’assemblea dei condomini. Il motivo, pertanto, si limita a proporre un
apprezzamento dei fatti diverso da quello operato nella sentenza impugnata, e
sollecita, in sostanza, un inammissibile sindacato di merito da parte di questa
Corte.
5. – Per le considerazioni svolte si propone la decisione del ricorso con
ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375, n. 5 c.p.c.”.
II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale le parti,
debitamente avvisate, non hanno depositato memoria, e il Procuratore
generale nulla ha osservato.
III. – Pertanto il ricorso va respinto.
IV. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
della parte ricorrente.

P. Q. M.
La Corte rigeúa il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che
liquida in 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per
legge.

6

identifica precisi fatti controversi e decisivi di cui sia mancato l’esame da

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23.10.2013.

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