Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2878 del 09/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2878
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
P.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 13/2006 della Commissione Tributaria Regionale
di BOLOGNA del 14.2.06, depositata il 14/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti di P.P. (che non risulta costituito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Emilia Romagna, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso Irap, accoglieva l’appello del contribuente affermando che quest’ultimo, agente di commercio, non era soggetto all’Irap in quanto svolgeva la sua attivita’ avvalendosi di limitati beni strumentali e senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori.
Il ricorso, col quale l’Agenzia deduce che l’attivita’ di agente di commercio ha natura imprenditoriale ed e’ percio’ assoggettabile ad Irap prescindendo da ogni indagine in ordine alla sussistenza o meno di autonoma organizzazione, risulta manifestamente infondato alla luce della recente giurisprudenza delle SSUU di questa Corte. Le quali, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SSUU n. 12108 del 2009).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attivita’ difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010