Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2878 del 07/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2878 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 14554-2017 proposto da:
ANG i 1 IS ALFONS() RICORSO NON I )I Pt
AL
19/6/2017;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE(C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
avverso la sentenza n. 6061/37/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 17/10/2017;
–
Data pubblicazione: 07/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal 1:Ziliitwit tEliaDà Dott.
MARCELLO IACOBELLIS.
Ric. 2017 n. 14554 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-
Rilevato che il ricorso proposto da De Angelis Alfonso notificato il
18/4/2017 , non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
19/6/2017
improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi C 3.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese dei
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 3.000,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo u ificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 5/12/2017
Il
sidente
i
dott. Marce l Iacobellis
o
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di