Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28779 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 30367 del R.G. anno 2010 proposto da:

K.A. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione con l’Avvocato CERTA Teresa del Foro di Vercelli che lo

rappresenta e difende per procura in calce;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino;

– intimato –

avverso il decreto 8.11.2010 della Corte di Appello di Torino; udita

la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 15.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino (OMISSIS) K.A. chiese di essere autorizzato a trattenersi in Italia ai sensi dell’art. 31, comma 3 del T.U. per accudire la figlia minore Jessica, residente in (OMISSIS) unitamente alla madre K.E. in (OMISSIS) regolarmente soggiornante; il Tribunale per i Minorenni di Torino, adito per l’ottenimento della autorizzazione, con decreto 7.11.2009 ha rigettato il ricorso ed il K. ha proposto reclamo;CHE la Corte di Appello di Torino con articolato decreto 8.11.2010 ha rigettato il reclamo affermando, dopo attenta disamina delle norme e della giurisprudenza della S.C., che il K., peraltro attinto da numerosi procedimenti penali, da condanne, da detenzioni cautelari per vari e gravi reati, e versante in condizione di grave disagio mentale,non aveva potuto costruire alcun equilibrato rapporto con la propria figlia minore, pertanto affidata alle sole cure della madre; CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 15.12.2010 al quale non ha resistito l’intimato P.G.; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 8.11.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; CHE la censura si limita a lamentare che la Corte di merito abbia valutato come ostativa la sola condizione personale del richiedente (sotto il profilo penale), condizione peraltro risalente, senza accertare in alcun modo le esigenze gravi di accudimento della minore; CHE la censura appare di totale inconsistenza posto che la Corte di merito, in puntuale applicazione dell’indirizzo di questa Corte, precisato nella pronunzia a S.U. 21799 del 2010, ha collegato le condizioni personali del richiedente alle esigenze della figlia, rilevando che nessun serio rapporto genitoriale si era nel tempo consolidato, proprio in ragione di quella discontinuità di frequentazioni cagionata dalle “abitudini” del padre, e quindi deducendo la inconsistenza della richiesta di autorizzazione perchè non rispondente alle esigenze della minore (accudita da tempo dalla sola madre); CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, anche in ragione della assenza di alcun rilievo critico da parte della difesa del K., deve essere condivisa con il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Nulla è a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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