Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28779 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10066/19 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato a Roma, v.le Angelico n. 38,

presso l’avvocato Marco Lanzilao, che lo difende in virtù di

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato a

Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma 20.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.O., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese n quanto minacciato e perseguitato dai propri familiari a causa della sua conversione dalla religione animista al cristianesimo.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento E.O. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma, che la rigettò con decreto 20 febbraio 2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lettera a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente non evidenziava vicende persecutorie, ma solo conflitti endofamiliari;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva neanche allegato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da E.O. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente, formalmente invocando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta “l’errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la motivazione adottata dal Tribunale nel provvedimento qui impugnato sarebbe contraddittoria: il Tribunale, infatti, da un lato ha ritenuto credibile quanto riferito dal richiedente (e cioè che, essendosi rivolto alla polizia per avere tutela contro le minacce dei familiari, questa non intervenne); dall’altro ha però escluso la sussistenza nel caso di specie di un’ipotesi di persecuzione o di rischio di trattamenti degradanti. Aggiunge il ricorrente che la mancanza di tutela, da parte delle autorità locali, a favore di una persona minacciata solo per aver cambiato credo religioso, costituiva la violazione di una libertà fondamentale da parte dell’autorità statali.

1.1. Prima di esaminare nel merito, va rilevato che esso non può che riferirsi – sebbene il ricorrente non lo dica mai espressamente – soltanto al rigetto della domanda di concessione dello status di rifugiato e della domanda di concessione della protezione sussidiaria. Solo con riferimento a tali domande, infatti, è concepibile e rilevante, ai fini del loro accoglimento, l’incapacità dello Stato di proteggere i suoi cittadini da minacce endofamiliari.

1.2. Nel merito il motivo è fondato.

Il Tribunale doveva stabilire se fosse meritevole di protezione internazionale una persona che, secondo quanto riferito dall’interessato, era minacciata e picchiata dai prossimi congiunti a causa della sua conversione dall’animismo al Cristianesimo, ed alla quale i locali organi di polizia non avevano apprestato protezione.

Il Tribunale in nessun punto del decreto impugnato ha messo in discussione l’attendibilità del richiedente: e quindi ha mostrato di ritenere veridica sia la circostanza della conversione del richiedente, sia quella delle minacce provenienti dai parenti, sia quella della infruttuosa richiesta di aiuto alla polizia (tanto si legge a p. 3, primo capoverso, del decreto, ove si afferma: “appare manifesto che il ricorrente (si è rivolto a autorità civili) senza esito”.

Il Tribunale tuttavia, nonostante non abbia dubitato della verità di tali fatti, ha negato la concessione sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, sul presupposto che quei fatti “non rivela(ssero), al di là del conflitto familiare, una persecuzione personale diretta (…) a causa della religione professata”.

1.3. Tale decisione è corretta con riferimento alla domanda di concessione della protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (a), dal momento che lo stesso richiedente non ha mai prospettato il rischio di essere condannato a morte o torturato. Non altrettanto può dirsi rispetto alla domanda di concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (b).

Ed infatti una volta dato per attendibile il racconto con cui il richiedente ha riferito che i suoi parenti lo minacciavano e picchiavano a causa della sua conversione, e che l’autorità di polizia cui il richiedente si era rivolto nulla fece per proteggerlo, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la regola secondo cui la persecuzione o il rischio di trattamento degradanti legittimano – rispettivamente – la concessione dello status di rifugiato o della protezione internazionale anche se provenienti da soggetti privati, quando lo Stato ed i suoi organi “non possono o non vogliono fornire protezione” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5).

E quando gli organi dello Stato di provenienza del richiedente non siano in grado di proteggere i suoi cittadini da minacce, diventa irrilevante se tali minacce provengano da terzi, da sette religiose, o da familiari. Questi principi sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte, con riferimento proprio all’ipotesi di minacce provenienti dall’interno del nucleo familiare del richiedente ed a sfondo religioso (Sez. 1 -, Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019, Rv. 655628 – 01; Sez. 1 – Ordinanza n. 13959 del 06/07/2020, Rv. 658385 – 01).

Nel caso di specie invece il Tribunale, per quanto detto, ha ritenuto veridica in facto la circostanza delle minacce e della mancata protezione da parte della polizia, ma ha negato in iure l’applicabilità tanto dell’art. 8, quanto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sul solo presupposto della natura “familiare” del dissidio.

Ma, per quanto detto, l’origine endofamiliare d’una persecuzione non osta al rilascio della protezione internazionale, se la minaccia sia grave e lo stato non sia in grado di proteggere il minacciato.

Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, il quale tornerà ad esaminare le (sole) domande di concessione dello status di rifugiato o, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (b), applicando il principio di diritto secondo cui le minacce di mali ingiusti provenienti da familiari possono costituire una “persecuzione” per i fini di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 e 14, se gli organi dello Stato non siano in grado di fornire protezione al minacciato.

Resta ovviamente impregiudicata, perchè non esaminata nel precedente grado di merito e non oggetto di dibattito nella presente sede, la questione della sussistenza nel caso di specie del requisito della “gravità” delle minacce, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 1, che il Tribunale pertanto dovrà tornare a vagliare.

2. Col secondo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, in Nigeria esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto censura un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Nè la sentenza impugnata ha trascurato di accertare le condizioni della Nigeria sulla base di informazioni attendibili ed aggiornate. Lo stabilire poi se tali fonti siano state interpretate correttamente o scorrettamente è questione incensurabile in sede di legittimità.

2. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio, avendo riguardo all’esito complessivo del giudizio.

P.Q.M.

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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