Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28778 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28778 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22592-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO PROVINCIALE DI
NAPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
COOPERATIVA TENNIS LIVORNO SRL 80024820492, in
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PACINI LUCA giusta procura in
calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 69/2010 della COMMISSIONE TRIBUNALE
di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del
14/04/2010, depositata il 22/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 22592 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Livorno ha respinto l’appello dell’Agenzia del Territorio

-appello

proposto contro la sentenza n.42-05-2008 della CTP di Livorno che aveva già
accolto il ricorso della “Coopeerativa Tennis Livorno srl”- ed ha così annullato
l’avviso di accertamento per rettifica di una unità immobiliare sita in Livorno, in
variazione della proposta fatta dalla parte contribuente a mezzo della procedura
DOCFA: a fronte della proposta l’Agenzia aveva accertato il classamento nei termini
che seguono: cat. D/6; rendita 11.858,00.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’Ufficio aveva indicato in
modo eccessivamente sintetico i valori ed i criteri di stima adottati per la
determinazione della rendita assegnata”, così che non potessero essere riscontrati in
modo compiuto e persuasivo; d’altronde l’Agenzia non aveva ottemperato a quanto
ordinatole con il provvedimento istruttorio 28.4.2007 onde consentire alla
Commissione la comparazione con i classamenti assegnati a strutture consimili.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, in conformità all’eccezione espressamente proposta dalla parte
controricorrente, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per
difetto di legittimazione della parte che lo ha proposto.

3

letti gli atti depositati

Quest’ultima risulta essere —secondo quanto si desume dall’intestazione dell’atto”L’Agenzia del Territorio — Ufficio provinciale di Napoli, in persona del direttore
pro-tempore”, sebbene invece nel grado di appello risulti essere stata parte
(appellante) “L’Agenzia del Territorio — Ufficio di Livorno”.
Non essendo stato l’Ufficio qui ricorrente parte nei precedenti gradi del processo, non

legittimazione a proporre il ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Roma, 30 dicembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente a
rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di
legge ed oltre € 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013

Depositata in Cancelleria

resta alla Corte —con la procedura della camera di consiglio- che rilevare il difetto di

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