Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28778 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 28253 del R.G. anno 2010 proposto da:

F.L. elett.te domiciliato in ROMA, via Flaminia 79 presso

l’avv. TRULIO Antonio con l’avv. Antonio Rotondi che lo rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Avellino;

– intimato –

avverso il decreto 21.10.2010 della Corte di Appello di Napoli; udita

la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 15.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino del (OMISSIS) F.L. chiese al Tribunale per i Minorenni di Napoli l’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, a permanere in Italia per accudire ai figli minori H. ed A., nati e residenti in (OMISSIS) ed ivi stabilizzati con la madre, nella certezza del danno irreparabile che la sua espulsione avrebbe determinato sui minori stessi; CHE il Tribunale per i Minorenni respinse la richiesta con decreto 2.3.2010 e la Corte di Napoli con decreto 21.10.2010 rigettò il reclamo del F.L. rilevando che la sua condizione di pregiudicato e di soggetto socialmente pericoloso rendevano non concedibile la chiesta autorizzazione; CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione notificato il 29.10.2010 al Questore di Avellino nella sua sede al quale non ha resistito l’intimato; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 21.10.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; CHE il ricorso deve essere ritenuto ictu oculi inammissibile, alla stregua dell’orientamento di questa Corte per il quale (Cass. n. 14063 del 2008) nei procedimenti diretti ad ottenere l’autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del T.U. di cui al D.Lgs. luglio 1998, n. 286, ai sensi dell’art. 31, comma 3, controparte processuale è il P.M. davanti al Tribunale minorile contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre nel procedimento di reclamo davanti alla Corte d’appello (nella specializzata composizione per i minorenni) avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte, onde, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte. CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso, notificato nei confronti di soggetto (Questore) privo di alcuna legittimazione, può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio,anche alla luce della assenza di alcun rilievo critico da parte della difesa del ricorrente, va pienamente condivisa con la correlata dichiarazione di inammissibilità dei ricorso. Nulla è a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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