Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28778 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16719/2019 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei Consoli,

62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia, con

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno,in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2585/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza del 24.9.2017 il Tribunale di Ancona respinse il ricorso proposto da G.P., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento del diritto ad ogni forma di protezione internazionale e di quella umanitaria.

Con sentenza del 21.11.18 la Corte d’appello di Ancona rigettò l’appello del G., osservando che: il racconto reso dal ricorrente era da ritenere totalmente inattendibile poichè generico e sfornito di alcun dettaglio (il ricorrente aveva narrato di essersi trasferito a (OMISSIS) a seguito delle minacce dei familiari dovute al suo rifiuto di convertirsi alle religione musulmana, e di essere poi partito per la Libia dove sarebbe rimasto alcuni mesi prima di fare ingresso in Italia); anche alla luce della mancata denuncia alle Autorità per le minacce subite, non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a e b), nè una situazione di violenza generalizzata, nella regione di provenienza del ricorrente, che ingenerasse un concreto pericolo per l’incolumità del ricorrente, secondo le fonti esaminate; non erano state allegate condizioni individuali di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

G.P. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma, nonchè vizio di motivazione, non avendo la Corte d’appello esaminato le dichiarazioni del ricorrente alla luce delle informazioni aggiornate disponibili come desumibili dalle varie fonti informative citate in ricorso) attraverso l’attività di cooperazione istruttoria diretta ad accertare la situazione interna del paese.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè vizio di motivazione, per aver la Corte territoriale escluso la protezione umanitaria senza verificare la situazione d’instabilità politica e sociale della Nigeria, omettendo altresì di accertare la condizione di vulnerabilità dell’istante, rappresentata dallo sradicamento dal paese d’origine, data l’integrazione in Italia.

Il primo motivo è inammissibile, avendo la Corte d’appello deciso sulla base di informazioni precise ed aggiornate, escludendo la protezione internazionale e sussidiaria (del suddetto art. 14, ex lett. a e b) per l’inattendibilità del ricorrente, e la violenza generalizzata nella regione di provenienza. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato varie specifiche lacune ed incoerenze nel racconto del ricorrente (relative al trasferimento a (OMISSIS) e alle minacce subite), nonchè la mancata denuncia alle Autorità locali. Ne consegue l’insussistenza dell’onere di cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, non avendo il ricorrente allegato specifiche, individuali, condizioni di vulnerabilità, riferendosi genericamente alla situazione interna del paese; nè il riferimento all’integrazione in Italia è, di per sè, sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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