Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28777 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 28238 del R.G. anno 2010 proposto da:

Ministero degli Affari Esteri domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi

12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.I., elett.te dom.to in Roma via Carlo Poma 2 presso

l’avv. ASSENNATO G. Sante, che lo rappresenta e difende, unitamente

agli avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Gigliola Chiarieri

per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto 9.10.2010 della Corte di Appello di Firenze; udita

la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 15.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio.

Fatto

RILEVA IN DIRITTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE G.I., cittadino (OMISSIS) munito di permesso di soggiorno italiano, presentò allo sportello unico di Firenze istanza di ricongiungimento dei propri genitori G.N. e Na.

residenti in (OMISSIS) – pur avendo lo Sportello Unico in data 30.9.2008 espresso il proprio nulla osta al ricongiungimento, la Rappresentanza Diplomatica Italiana di Scutari in data 3.12.2008 negò il visto di ingresso sull’assunto della sopravvenienza ostativa del nuovo testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. D), quale introdotto dal D.Lgs. n. 260 del 2008, art. 1, lett. D – il G. impugnò innanzi al Tribunale di Pisa il diniego e quel giudice con decreto 20.05.2009 lo respinse – il G. propose reclamo e la Corte di Appello di Firenze con decreto 9.10.2009 lo accolse, ordinando al Consolato italiano di Scutari il rilascio dei visti, osservando che nel procedimento a formazione complessa diretto all’accertamento del diritto al ricongiungimento si era inserita la sopravvenienza del nuovo disposto del D.Lgs. n. 260 del 2008 che condizionava il diritto de quo al requisito della vivenza a carico dei genitori privi di altri figli o della impossibilità di detti altri figli, per gravi ragioni di salute, di provvedere al mantenimento dei genitori ultrasessantacinquenni ma che tal requisito sopravvenuto non poteva essere apprezzato dall’autorità diplomatica italiana, sfornita di competenza, ed era stato di contro valutato dal competente sportello unico che aveva rilasciato n.o.; CHE avverso detto decreto il M.A.E. ha proposto ricorso il 24.11.2010 al quale il G. ha opposto difese con controricorso 31.12.2010; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 9.10.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE nel ricorso si denunzia la disapplicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1, lett. D, come novellato dal D.Lgs. n. 160 del 2008, art. 1, avendo la Corte di merito mancato di considerare che la pacifica non ricorrenza del requisito introdotto dalla modifica del 2008,modifica tempestivamente occorsa, il correlato requisito essendo stato valutato dal competente consolato Italiano, avrebbe dovuto condurre al rigetto della richiesta. Appare evidente la fondatezza dell’argomentazione adottata dal M.A.E. a censurare la decisione adottata dal giudice del merito. Ed infatti:

1. è principio consolidato nella giurisprudenza in subjecta materia di questa Corte quello per il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U. (Cass. n. 209 del 2005 – n. 15247 del 2006 – n. 12661 del 2007);

2. è indiscutibile che gli atti dell’Amministrazione in materia siano privi di alcun profilo di discrezionalità ma attengano alla verifica della sussistenza/insussistenza dei requisiti delineati dalla legge per l’insorgenza del diritto al ricongiungimento, solo in tal quadro giustificandosi la disposizione dell’art. 30 e. 6 T.U. che radica in capo al G.O. la giurisdizione e sol per effetto di tal quadro dovendosi predicare che la domanda dell’interessato che contesti il diniego del visto di ingresso del suo familiare non ha alcun carattere impugnatorio dell’atto di diniego ed in ragione dei suoi vizi;

3. è altrettanto indiscutibile che, alla luce della articolazione procedimentale per giungere all’accertamento del diritto al ricongiungimento e considerando che il diritto viene accertato essere insorto solo all’esito del procedimento, la sopravvenienza normativa sui requisiti di insorgenza sia di immediata applicazione ove essa intervenga nel corso della procedura;

4. la disciplina dei requisiti di ricongiungimento a beneficio dei genitori dell’extracomunitario regolarmente soggiornante ha avuto un singolare avvicendarsi nel tempo: la disposizione di cui al art. 29, comma 1, lett. C (genitori a carico) del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998 è stata sostituita dalla L. n. 189 del 2002, art. 23, con una integrazione costituita dalla condizione negativa della inesistenza di altri figli nel Paese ovvero, ma solo per i genitori ultrasessantacinquenni, della inidoneità al loro sostentamento da parte di altri figli per documentate gravi ragioni di salute, condizione eliminata dalla più permissiva previsione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 1, comma 1, lett. E, sub D), (genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza) ma poi ripristinata dalla meno permissiva previsione di cui al D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, art. 1, comma 1, lett. A), sub. D;

5. l’ultima disposizione, ripristinatrice della previsione di cui alla L. n. 189 del 2006, art. 23, è contenuta nel ridetto decreto delegato, pubblicato sulla G.U. del 21.10.2008 e quindi è entrata in vigore il 5.11.2008, dopo la richiesta del G., e dopo il n.o.

dello Sportello Unico (30.9.2008) ma ben prima che la Rappresentanza diplomatica italiana negasse il visto di ingresso per assenza del nuovo requisito (3.12.2008), ditalchè non è dubbio alcuno che di tali requisiti dovesse farsi applicazione per concludere la procedura in essere, con il rilascio del visto (in loro presenza) o con il suo diniego (per il caso di loro difetto);

6. in tal quadro non ha alcun rilievo la pretesa accreditata dal decreto di veder confinato alla sede del rilascio del nulla osta (alla stregua della sopravvenuta previsione del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 6) il momento dell’accertamento dei requisiti sostanziali del ricongiungimento e di veder esclusa la possibilità di fare applicazione dello jus superveniens sol perchè alla fase dell’esame per il rilascio del visto di ingresso- nella quale sarebbe intervenuta la modifica dei requisiti – sarebbe stato estraneo lo scrutinio sulla “sostanza” dei requisiti stessi (ad essa fase pertinendo solamente il riscontro documentale e lo scrutinio della relativa autenticità): una siffatta pretesa avrebbe plausibilità se il giudizio di accertamento demandato al G.O. fosse a contenuto impugnazione nel quale la “incompetenza” di un organo assume rilievo viziante dell’intero procedimento e del suo esito, ma nessuna consistenza essa assume ove, come nel giudizio di cui trattasi, la indiscutibile inesistenza del requisito, cagionata dalla indiscutibile sopravvenienza normativa, assorbe ogni profilo di difformità procedimentale la quale, come nella specie, non venga a cagionare alcuna diminuzione delle garanzie difensive del richiedente;

7. nella specie si verifica la dianzi rilevata situazione di assorbimento, posto l’accertamento della Corte di Appello (al seguito di quello del Tribunale) della insussistenza del nuovo requisito, visto che la parte istante non aveva nè provato la vivenza a carico nè la sussistenza dei “nuovi” requisiti (la mancanza di fratelli o la loro grave documentata invalidità), ed essendosi il decisum limitato a contestare la irrilevanza della obbligatorietà dei nuovi, e mancanti, requisiti;

CHE, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza”.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

A criterio del Collegio, le considerazioni formulate nella relazione devono essere pienamente condivise, anche alla luce della successiva conforme giurisprudenza di questa Corte (ordd. 7218, 18491 e 20721 del 2011). Nessun argomento che valga a revocarne in dubbio la piena con divisibilità è stato addotto nella pur articolata ed argomentata memoria finale del G.I.. Consegue la cassazione dell’ordinanza della Corte di Firenze che dai relativi principi si è consapevolmente discostata. Può anche decidersi nel merito, rigettando la opposizione al diniego di visto di ingresso frapposto alla sua istanza in data 3.12.2008 dall’Autorità diplomatica di Scutari avendo la stessa Corte di merito dato per pacifico che nella specie difettavano i nuovi requisiti introdotti dalla cennata norma sopravvenuta. Quanto alle spese, se appare conforme ad equità compensare quelle del giudizio di merito (come pervero operato dalla Corte territoriale), devono essere regolate secondo soccombenza quelle del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ex art. 384 c.p.c., rigetta la opposizione di G.I. al diniego di visto di ingresso; compensa le spese del giudizio di merito e condanna il controricorrente alle spese di legittimità in favore del M.A.E. determinate in Euro 1.200,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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