Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28777 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16177/2019 proposto da:

I.T., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei

Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia,

con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

In Roma, alla via dei Portoghesi n. 62, presso l’Avvvocatura

Generale

dello Stato che lo rappres. e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2494/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza emessa nel 2016 il Tribunale di Ancona respinse il ricorso proposto da I.T., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento del diritto ad ogni forma di protezione internazionale e di quella umanitaria.

Con sentenza del 15.11.18 la Corte d’appello di Ancona rigettò l’appello del suddetto soggetto, osservando che: il racconto reso dal ricorrente era da ritenere inattendibile in quanto lacunoso ed impreciso (il ricorrente aveva narrato di essere partito dalla Nigeria per il timore di subire violenze da parte di appartenenti ad un gruppo dei “cultisti” i quali erano stati da lui sorpresi e segnalati – quale “infiltrato” durante tali prove- mentre copiavano durante un test per accedere alla croce rossa locale); anche alla luce della mancata denuncia alle Autorità per le minacce subite, non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b), nè una situazione di violenza generalizzata nella regione di provenienza del ricorrente, che ingenerasse un concreto pericolo per l’incolumità del ricorrente, secondo le fonti esaminate; non erano state allegate condizioni individuali di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

I.T. ricorre in cassazione con tre motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia adottato una motivazione apparente in quanto tautologica, contenente solo affermazioni generali non pertinenti alla fattispecie concreta, puramente ripetitive della decisione della Commissione territoriale e dell’ordinanza del Tribunale in ordine alla ritenuta inattendibilità del ricorrente e all’ammissione dei motivi economici della sua migrazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 A Conv. Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 11 e 32, non avendo la Corte d’appello riconosciuto la protezione internazionale e sussidiaria per la non credibilità del racconto del ricorrente il quale, invece, aveva reso dichiarazioni circostanziate relative alla sua fuga dal paese d’origine.

Il ricorrente lamenta altresì che la Corte territoriale avrebbe omesso di acquisire informazioni precise e aggiornate sulla situazione specifica del paese di provenienza del ricorrente, caratterizzata da conflittualità grave e diffusa e da violazione dei diritti umani fondamentali, come desumibile dai rapporti allegati.

Con il terzo motivo si denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in ordine alla protezione umanitaria, per non aver la Corte territoriale tenuto conto della condizione di vulnerabilità del ricorrente nascente dal pericolo di violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, alla luce dello sradicamento del ricorrente dal paese d’origine, e del suo radicamento sociale in Italia, avendo appreso la lingua e svolgendo attività lavorativa.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente censura genericamente la motivazione della sentenza impugnata, lamentandone il carattere apparente perchè ripetitivo delle argomentazioni adottate dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, senza peraltro riportare gli specifici capi della motivazione impugnata. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha invece motivato in maniera chiara e plausibile in ordine a tutti i punti del ricorso in appello.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito non abbia correttamente valutato la credibilità del suo racconto e di non aver acquisito informazioni sulla situazione generale della Nigeria.

Anzitutto, va osservato che, in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 33858/19; n. 16925/18).

Nel caso concreto, il motivo è diretto al riesame dei fatti circa i criteri di valutazione della credibilità del ricorrente, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato sull’inattendibilità del racconto reso dal ricorrente, evidenziandone la lacunosità ed imprecisione, e la rilevanza comunque privata della vicenda narrata per le quale non era stata sporta denuncia.

Inoltre, la sentenza impugnata ha escluso anche la sussistenza della fattispecie di protezione sussidiaria, di cui alla lett. c) del suddetto art. 14, in ordine all’esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, sulla base dell’esame delle fonti consultate, che il ricorrente non ha criticato, limitandosi a richiamare altro report.

Il terzo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, allegato condizioni individuali di vulnerabilità, lamentando genericamente l’omessa acquisizione di informazioni sulla situazione generale del paese di provenienza. Nè può configurare un indice di vulnerabilità, per la concessione del permesso umanitario, lo svolgimento di un’attività lavorativa che, di per sè, non può rappresentare una forma d’integrazione nel territorio italiano legittimante tale permesso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, la somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, e alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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