Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28776 del 07/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 07/11/2019), n.28776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffae – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chia – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emil – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasqua – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabrie – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3871-2018 proposto da:
E. P. & C. SNC, in persona dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso
lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 504, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA IELPO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIO IELPO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7291/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/ 11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
GRAZIOSI.
La Corte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che: con atto di citazione notificato il 23 marzo 2005 Milano Assicurazioni S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Roma E. P. C. s.n.c. adducendo di avere assicurato Compagnia Generale Abbigliamento S.r.l. e di averla poi indennizzata per le conseguenze di un incendio in locali che questa deteneva, incendio propagatosi da locali di proprietà della convenuta e condotti in locazione da Studio Esse Arredamenti Contemporanei S.r.l.; agiva quindi per rivalsa, chiedendo tra l’altro che la convenuta fosse dichiarata responsabile ex art. 2051 c.c., dell’incendio e che fosse condannata conseguentemente;
rilevato che la convenuta si costituiva resistendo;
rilevato che con sentenza n. 2872/2009 il Tribunale dichiarava E. P. C. s.n.c. esclusiva responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., e la condannava a corrispondere a controparte la somma di Euro 390.120,30 oltre interessi;
rilevato che E. P. C. s.n.c. proponeva appello principale e la compagnia assicuratrice, divenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A., proponeva appello incidentale;
rilevato che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2017, rigettava l’appello principale e dichiarava assorbito quello incidentale;
rilevato che E. P. C. s.n.c. ha proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
rilevato che la ricorrente ha tempestivamente depositato rinuncia al ricorso, onde il giudizio si è estinto ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;
rilevato che, non essendovi accettazione della controricorrente alla rinuncia che le è stata ritualmente notificata -, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., la ricorrente va condannata a rifonderle le spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia della ricorrente, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019