Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28775 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15114-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

116, presso lo studio dell’avvocato FULVIO NERI, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9193/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2012 R.G.N. 8485/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 11 dicembre 2012, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimata alla liquidazione della pensione di vecchiaia, a carico del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (Fondo esattoriali), con decorrenza 1 ottobre 2006, nonchè della pensione integrativa, sempre a carico del suddetto Fondo al quale era stata iscritta, fino alla cessazione del rapporto di lavoro all’età di 59 anni (il 29 agosto 2006), con decorrenza della pensione di anzianità dal 1 settembre 2006;

2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese C.G., con controricorso ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione della L. 2 aprile 1958, n. 377, artt. 2, 3, 10,32 della L. n. 587 del 1971, art. 7 e della L. n. 903 del 1965, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

4. l’Istituto ritiene erronea l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il riconoscimento della pensione di anzianità nell’AGO, con relativa liquidazione, non escluderebbe il permanere dello stato di iscritto al Fondo per gli impiegati delle esattorie, con la conseguente necessità di riconoscere, a chi fruisce di tale pensione, di poter esercitare il diritto di riscatto previsto dalla L. n. 377 del 1958, art. 32, comma 2 ovvero, il diritto all’integrazione della pensione al momento in cui vengano in essere le condizioni, e cioè raggiunga l’età pensionabile;

5. ad avviso dell’Istituto, il trattamento pensionistico di anzianità, erogato dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a domanda dell’interessato, aveva realizzato il definitivo ricongiungimento della contribuzione dal Fondo esattorie a quello del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con ciò dovendosi escludere la possibilità di ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia presso il Fondo esattorie;

6. il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento;

7. sulla questione posta con il ricorso all’esame si è, di recente, pronunciata Cass. 2 luglio 2018, n. 17259 la cui condivisa motivazione si riporta integralmente nei passaggi argomentativi che seguono;

8. la L. n. 377 del 1958, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587, ha disciplinato, abrogando le disposizioni precedenti, la previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con qualifica impiegatizia;

9. il Fondo, che ha lo scopo di integrare, nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti, nonchè di garantire agli iscritti ed ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e di capitalizzazione, un capitale complessivo dell’indennità di anzianità e dell’integrazione dovuta ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce una gestione autonoma dell’I.N.P.S.;

10. il Fondo eroga agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell’assicurazione stessa, corrispondendo un’unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (v. Cass. 3 aprile 1986, n. 2298; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2767);

11. le prestazioni pensionistiche che il Fondo conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e le pensioni ai superstiti;

12. le norme che disciplinano i trattamenti previdenziali a carico del Fondo non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori esattoriali, a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO, e gli iscritti al Fondo che possano far valere almeno un contributo nell’assicurazione generale obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività non esattoriale, possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell’AGO, dei periodi di iscrizione al Fondo (cfr. Cass. 4 maggio 2016, n. 8892);

13. attraverso tale ricongiunzione è possibile richiedere (come già rilevato da Cass. n. 8892 del 2016 cit.) la liquidazione della pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti con la conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale, in quanto, nel caso in cui l’iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione nell’AGO (ai sensi della L. n. 29 del 1979, art. 1 dei periodi di iscrizione al Fondo stesso), la L. n. 377 del 1958, artt. 21 e segg. regolano le prestazioni erogate dal Fondo ed i requisiti richiesti per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non sono cumulabili con quelle a carico del Fondo Esattorie;

14. gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO e per questo la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva;

15. da tanto premesso e dalle citate disposizioni normative deve affermarsi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (L. n. 377 del 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente (v. Cass. n. 12872 del 1998, n. 11532 del 2000, n. 7288 del 2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a carico dell’AGO;

16. nella specie, C.G., previa ricongiunzione, prevista dalla L. n. 29 del 1979, dei contributi versati nel Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie a quelli esistenti presso il Fondo lavoratori dipendenti (AGO), ricongiunzione strumentale all’ottenimento della pensione di anzianità, ottenne detto trattamento con decorrenza dal 1 settembre 2006;

17. compiuto il 60 anno di età, ha rivendicato il diritto di ottenere, con decorrenza dal 1 ottobre 2006, la quota integrativa della pensione di vecchiaia, in relazione alla quale aveva versato i contributi al Fondo, sul rilievo di avere maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione integrativa a carico del Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie;

18. quanto detto in ordine all’operatività ed agli effetti del ricongiungimento realizzato al fine di ottenere la pensione di anzianità, comporta l’insussistenza dell’obbligo dell’Inps di corrispondere la pensione di vecchiaia così come l’integrazione prevista dalla L. n. 377 del 1958, art. 2, comma 1, punto 1 e art. 3 giacchè a seguito della effettuata ricongiunzione, strumentale per il conseguimento della pensione di anzianità, ossia di una prestazione che altrimenti non sarebbe spettata, secondo le norme di legge che disciplinano il Fondo esattoriale, si è determinata l’impossibilità di ottenere la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo Esattoriali, che non può erogare il solo trattamento integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un’unica prestazione complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico dell’AGO;

19. conclusivamente, una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO, la quota di contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria, non vi era alcuna possibilità di ottenere le prestazioni a carico del Fondo, che presuppongono la unitarietà dei versamenti (tant’è che anche la prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo esattoriali è subordinata al versamento della quota integrativa e della contribuzione AGO);

20. di tali disposizioni la Corte di legittimità, con la richiamata decisione del 2018, e in continuità con Cass. n. 8892 del 2016, ha anche vagliato la conformità ai canoni costituzionali (art. 3 Cost., art. 38 Cost., comma 2, e art. 36 Cost.) escludendo qualsivoglia dubbio di legittimità costituzionale rimarcando, fra l’atro, che l’impianto della legge ed il meccanismo di operatività dallo stesso previsto è disatteso per effetto della scelta del pensionato, correlata a giudizi di convenienza individuale, che esclude la violazione, anche solo ipotetica, del parametro della parità di trattamento che non può che radicarsi in trattamenti differenti di situazioni obbligatoriamente regolate dalla disposizione sospettata di incostituzionalità;

21. la sentenza impugnata che non si è conformata agli esposti principi va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., va disposto il rigetto della domanda;

22. il quadro normativo di particolare complessità solo di recente dipanato da questa Corte di legittimità giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.G.; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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