Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28774 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14091/2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza dei

Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia,

con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale

dello Stato dalla quale è rappres. e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2317/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza del 18.11.17 il Tribunale di Ancona respinse il ricorso proposto da J.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento del diritto ad ogni forma di protezione internazionale, per insussistenza dei relativi presupposti per la scarsa credibilità del racconto del ricorrente e per la non riconducibilità dei fatti narrati alle fattispecie di legge.

Con sentenza del 24.10.18 la Corte d’appello di Ancona rigettò l’appello dello J., osservando che: dalla ricostruzione dei fatti e dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente non emergevano i requisiti di legge ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria (il ricorrente aveva narrato di essersi allontanato dalla madre poichè il patrigno non lo aveva accettato, di essere stato affidato ad un anziano di altro villaggio che lo aveva fatto lavorare come suo autista e di aver, poi, investito con l’auto, senza avere la patente di guida, due bambini, uccidendone uno e ferendo l’altro, così da essere costretto a fuggire dal paese per sottrarsi alla vendetta dei familiari dei due bambini investiti); non sussisteva nel Gambia una situazione di violenza generalizzata che ingenerasse un concreto pericolo per l’incolumità del ricorrente; non erano state allegate condizioni individuali di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

J.M. ricorre ih cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia adottato una motivazione apparente in quanto tautologica, contenente solo affermazioni generali non pertinenti alla fattispecie concreta, puramente ripetitive della decisione della Commissione territoriale e dell’ordinanza del Tribunale in ordine alla ritenuta inattendibilità del ricorrente e all’ammissione dei motivi economici della sua migrazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 A Conv. Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e artt. 11, e 32, non avendo la Corte d’appello riconosciuto la protezione internazionale e sussidiaria per la non credibilità del racconto del ricorrente il quale, invece aveva reso dichiarazioni circostanziate relative alla sua fuga dal paese d’origine dovuta al timore per la sua incolumità in quanto incapace di affrontare le accuse e il processo relativo all’investimento dei due bambini perchè privo del denaro necessario per la sua difesa.

Il ricorrente lamenta altresì che la Corte territoriale avrebbe omesso di acquisire informazioni precise e aggiornate sulla situazione specifica del paese di provenienza del ricorrente, come desumibile dal recente rapporto sul Gambia di Amnesty International 2017/2018.

Con il terzo motivo si denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in ordine alla protezione umanitaria, per non aver la Corte territoriale tenuto conto della condizione di vulnerabilità del ricorrente nascente dal pericolo di violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, tenuto conto del suo sradicamento dal paese d’origine, abbandonato ormai da anni, e del suo radicamento sociale in Italia, evidenziato dal lavoro a tempo indeterminato e dalla buona padronanza della lingua.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente censura genericamente la motivazione della sentenza impugnata, lamentandone il carattere apparente perchè ripetitivo delle argomentazioni adottate dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, senza peraltro riportare gli specifici capi della motivazione impugnata. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha invece motivato in maniera chiara e plausibile in ordine a tutti i punti del ricorso in appello.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito non abbia correttamente valutato la credibilità del suo racconto e di non aver acquisito informazioni sulla situazione generale del Gambia.

Anzitutto, va osservato che, in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 33858/19; n. 16925/18).

Nel caso concreto, il motivo è diretto al riesame dei fatti circa i criteri di valutazione della credibilità del ricorrente, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato sull’inattendibilità del racconto reso dal ricorrente, evidenziandone la genericità e la non verosimiglianza. Inoltre, va condivisa la motivazione sulla non riconducibilità della vicenda narrata dal ricorrente alle fattispecie di persecuzione legittimanti lo status di rifugiato.

Va altresì osservato che la sentenza impugnata ha escluso anche la sussistenza della fattispecie, di cui del suddetto art. 14, lett. c), in ordine all’esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, sulla base dell’esame delle fonti consultate, che il ricorrente non ha criticato, limitandosi genericamente a richiamare altro report di cui non è riportato il contenuto.

Il terzo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, allegato condizioni individuali di vulnerabilità, lamentando genericamente l’omessa acquisizione di informazioni sulla situazione generale del paese di provenienza. Nè può configurare un indice di vulnerabilità, per la concessione del permesso umanitario, lo svolgimento di un’attività lavorativa che, di per sè, non può rappresentare una forma d’integrazione nel territorio italiano che induca a ritenere che, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa subire la violazione dei diritti fondamentali della persona.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15 quale rimborso forfettario delle spese generali e alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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