Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28774 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 24/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21579/2014 proposto da:

R.M., S.M., M.F.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FORNOVO n. 3, presso lo studio

dell’avvocato DAVIDE TEDESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

NATALE GRAZIANO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI n. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 186/2014, R.G.N. 1985/2012, n. 187/2014,

R.G.N. 1987/2012, n. 188/2014, R.G.N. 1988/2012, della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositate l’11/3/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. i ricorrenti, appartenenti all’area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, avevano convenuto in giudizio, con distinti ricorsi, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiedendo il riconoscimento a fini economici dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124;

2. il Tribunale di Rossano e la Corte di Appello di Catanzaro avevano rigettato le domande richiamando, tra l’altro, a fondamento delle decisioni la norma, definita dal legislatore di interpretazione autentica, dettata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, della quale la Corte Costituzionale aveva escluso l’incostituzionalità;

3. con sentenze nn. 25051, 25056 e 25059, depositate in date 28.11.2011, questa Corte, ricostruiti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C-108/10, e, in accoglimento dei ricorsi, ha cassato le sentenze nn. 98, 99 e 93 della Corte di Appello di Catanzaro, rinviando alla stessa Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame, finalizzato a “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento”;

4. i giudizi di rinvio sono stati definiti dalla Corte di Appello di Catanzaro con le sentenze n. 186 (relativa al ricorrente R.M.), n. 187 (pronunciata nel giudizio promosso da M.F.A.) e n. 188 (relativa alla ricorrente S.M.) depositate l’11 marzo 2014, che hanno ritenuto infondate le originarie domande proposte dalle ricorrenti;

5. la Corte territoriale, premesso che secondo le sentenze rescindenti la mancata valorizzazione della pregressa anzianità sarebbe stata illegittima solo qualora avesse comportato un peggioramento retributivo sostanziale, ha escluso detto peggioramento, evidenziando che dalla stessa documentazione prodotta dagli appellanti emergeva che quest’ ultimi avevano conservato lo stesso trattamento economico, garantito da apposito assegno ad personam;

6. per la cassazione delle sentenze hanno proposto un unico ricorso M.F.A., R.M. e S.M. sulla base di tre motivi, ai quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con tempestivo controricorso;

9. i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per mancata applicazione dei principi di diritto dettati in sede di rinvio delle sentenze nn. 25051/2011 ( M.), 25056/2011 ( R.) e 25059/2011 ( S.) – omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto” perchè la Corte territoriale avrebbe escluso, in maniera del tutto apodittica, il peggioramento, comparando la sola retribuzione stipendiale e senza considerare “il pregresso complessivo e globale stato giuridico (e di riflesso anche economico) e di carriera dei dipendenti, ivi inclusi i connessi fondamentali benefici post-lavorativi, quali TFR e pensione”;

1.1. i ricorrenti insistono nel sostenere che l’assegno ad personam, di trascurabile entità e nel frattempo già assorbito, è trattamento del tutto inadeguato a fronte del ben più rilevante beneficio che sarebbe derivato dal riconoscimento dell’intera anzianità di servizio;

2. la seconda censura addebita alle sentenze impugnate la “violazione degli artt. 10,11,117 Cost., dell’art. 6, comma 1, C.E.D.U., della direttiva 187/77/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia U.E. con sentenza 6/9/2011 (proc. C – 108/2010) nonchè dalla C.E.D.U. con sentenza del 7/6/2011 Agrati; violazione e falsa applicazione dei principi generali sulla disapplicazione del diritto nazionale per contrasto col diritto comunitario”;

2.1. si sostiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto disapplicare la norma di interpretazione autentica e riconoscere la fondatezza delle domande proposte, così come formulate negli atti introduttivi dei giudizi di primo grado;

3. con la terza critica, formulata in via subordinata, i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità costituzionale della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, con riferimento all’art. 117 Cost.;

4. il ricorso è inammissibile perchè questa Corte ha da tempo affermato (Cass. n. 2324/1964; Cass. S.U. n. 1616/1975; Cass. S.U. n. 5215/1979; Cass. n. 312/1993; Cass. n. 5472/1994; Cass. n. 6626/1995; Cass.n.805/1997; Cass. S.U. n. 12562/1998; Cass. n. 693/2001; Cass. n. 69/2002; Cass. n. 19861/2013; Cass. n. 19470/2014), che l’ordinamento processuale stabilisce i casi in cui più controversie, relative alle stesse parti o a soggetti diversi, possono essere trattate in un unico giudizio o proseguite, a conclusione di distinti giudizi instaurati nel precedente grado, con un unico atto di impugnazione in un unico processo di secondo grado, tali ipotesi potendosi verificare quando ciò sia previsto da una espressa disposizione di legge o, eccezionalmente, in virtù del principio giurisprudenziale della sostanziale unità del rapporto processuale;

4.1. in particolare, mentre nel giudizio di primo grado è consentito l’esercizio congiunto di un’unica azione da parte dello stesso soggetto o anche di più soggetti quando ricorra la connessione dell’oggetto o del titolo o la comunanza delle questioni da risolvere, la prosecuzione con un’unica impugnazione di plurimi e distinti giudizi promossi separatamente in primo grado non è prevista dall’ordinamento, che ammette la possibilità di un gravame unitario avverso più decisioni o quando il rapporto processuale è unico, come nel caso della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva emesse nello stesso giudizio, o qualora le due sentenze concorrono a dare contenuto unico alla decisione dell’unica controversia e sono, quindi, obiettivamente collegate, come nel caso di una prima decisione emessa sull’appello e di una seconda che riguarda la revocazione;

4.2. a queste ipotesi, in forza del principio della sostanziale unità del rapporto processuale, la giurisprudenza ha in via eccezionale equiparato quella relativa al regolamento preventivo di giurisdizione inerente a procedimenti connessi e promossi tra le stesse parti (v. Cass. S.U. n. 14019/1991) e quella in relazione alla quale, oltre all’identità delle parti, ricorra anche identità delle questioni trattate (cfr. Cass. S.U. n. 4445/1997, che ha ritenuto la possibilità dell’unica impugnazione, contro più sentenze, quando sussista l’identità oggettiva fra le distinte controversie, purchè le diverse sentenze siano state tutte pronunciate fra le stesse parti e dal medesimo collegio decidente; e Cass. S.U. n. 3692/2009che ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo avverso sentenza emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta);

4.3. nessuna di dette ipotesi ricorre nella fattispecie nella quale trova applicazione il principio secondo cui “va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che sia stato proposto, contestualmente e con un unico atto contro plurime sentenze, da più soggetti i quali, nella precedente fase di merito, avevano agito in separati processi, dal momento che, al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, solamente al giudice è riservato il potere, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., di riunire i processi” (Cass. S.U. n. 12562/1998);

5. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna ex art. 91 c.p.c., dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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