Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28773 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 27013 del R.G. anno 2011 proposto da:

Ministero degli Affari Esteri domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi

12 presso con l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

K.C.C.;

– intimato –

avverso il decreto 20.05.2010 della Corte di Appello di Firenze;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 15.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio.

Fatto

RILEVA IN FATTO

K.C.C., cittadina dello (OMISSIS) munita di permesso di soggiorno italiano, presentò allo sportello unico di Firenze istanza di ricongiungimento della propria madre residente in patria – pur avendo il Questore espresso il proprio nulla osta al ricongiungimento, l’Ambasciata Italiana di Sri Lanka in data 5.12.2008 negò il visto di ingresso sull’assunto della sopravvenienza ostativa del nuovo testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. D), quale introdotto dal D.Lgs. n. 260 del 2008, art. 1, lett. D – la K. impugnò innanzi al Tribunale di Firenze il diniego e quel giudice con decreto 30.12.2009 lo accolse – il M.A.E. propose reclamo ma la Corte di Appello di Firenze con decreto 20.5.2010 lo rigettò osservando che nel procedimento a formazione complessa diretto all’accertamento del diritto al ricongiungimento si era inserita la sopravvenienza del nuovo disposto del D.Lgs. n. 260 del 2008, che condizionava il diritto de quo al requisito della vivenza a carico dei genitori privi di altri figli o della impossibilità di detti altri figli, per gravi ragioni di salute, di provvedere al mantenimento dei genitori ultrasessantacinquenni ma che tal requisito sopravvenuto non poteva essere apprezzato dall’autorità diplomatica italiana, sfornita di competenza, ed era stato di contro valutato dal competente sportello unico che aveva rilasciato n.o.. Avverso detto decreto, notificato il 29.10.2010, il M.A.E. ha proposto ricorso notificato il 11.11.2010 alla K., che non ha opposto difese. Il relatore designato ex art. 380 bis c.p.c., ha osservato che nel ricorso si denunzia la disapplicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1, lett. D, come novellato dal D.Lgs. n. 160 del 2008, art. 1, avendo la Corte di merito mancato di considerare che per la pacifica non ricorrenza del requisito introdotto dalla modifica del 2008, modifica tempestivamente occorsa, il correlato requisito essendo stato valutato dal competente consolato Italiano, si sarebbe dovuti pervenire al rigetto della richiesta. Il relatore ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordd. 7218 e 18491 del 2011), proponendo la cassazione dell’ordinanza della Corte di Firenze.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La proposta contenuta nella relazione non può avere seguito posto che la ricorrente Avvocatura Generale, che ha mancato di allegare al ricorso ravviso di ricevimento della racc. 11.11.2010 n. (OMISSIS) contenente il ricorso spedito in piego raccomandato, ha omesso di depositarlo anche alla adunanza camerale del 15.12.2011 come pur consentito alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (S.U. 627 del 2008 e 14124 del 2010). Appare quindi ineludibile la declaratoria di inammissibilità del ricorso (senza che sia luogo a regolare le spese).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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