Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28772 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8719/2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei Consoli,

62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1684/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza dell 5.6.17 il Tribunale di Ancona respinse il ricorso proposto da B.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento del diritto ad ogni forma di protezione internazionale, per insussistenza dei relativi presupposti per la scarsa credibilità del racconto del ricorrente.

Con sentenza del 9.8.18 la Corte d’appello di Ancona rigettò l’appello del B., osservando che: dalla ricostruzione dei fatti e dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente non emergevano i requisiti di legge ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria (il ricorrente aveva narrato che i motivi che lo avevano spinto a lasciare il paese d’origine erano collegati ai dissidi con lo zio per la proprietà di alcuni terreni, sfociati nella minaccia dello stesso zio per ottenere l’eredità paterna), trattandosi di questioni familiari private che avrebbero potuto trovare soluzione da parte delle Autorità del paese di provenienza e, dunque, non tutelabili a livello internazionale; non sussisteva nel Benin una situazione di violenza generalizzata che ingenerasse un concreto pericolo per l’incolumità del ricorrente; non erano state allegate condizioni individuali di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

B.M. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia adottato una motivazione apparente in quanto tautologica, contenente solo affermazioni generali non pertinenti alla fattispecie concreta, puramente ripetitive della decisione della Commissione territoriale e del’ordinanza del Tribunale in ordine alla ritenuta inattendibilità del ricorrente e all’ammissione dei motivi economici della sua migrazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 A Conv. Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e artt. 11, e 32, non avendo la Corte d’appello riconosciuto la protezione internazionale e sussidiaria per la non credibilità del racconto del ricorrente il quale, invece aveva reso dichiarazioni circostanziate relative alla sua fuga dal paese d’origine.

Il ricorrente lamenta altresì che la Corte territoriale avrebbe omesso di acquisire informazioni precise e aggiornate sulla situazione specifica del paese di provenienza del ricorrente, come desumibile dal recente rapporto sul Ghana di Amnesty International.

Con il terzo motivo si denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in ordine alla protezione umanitaria, per non aver la Corte territoriale tenuto conto della condizione di vulnerabilità del ricorrente nascente dal pericolo di violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, tenuto conto dello sradicamento del ricorrente dal paese d’origine e del suo radicamento sociale in Italia, evidenziato dalla buona padronanza della lingua e dal fatto di essere in attesa d’assunzione.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente censura genericamente la motivazione della sentenza impugnata, lamentandone il carattere apparente perchè ripetitivo delle argomentazioni adottate dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, senza peraltro riportare gli specifici capi della motivazione impugnata. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha invece motivato in maniera chiara e plausibile in ordine a tutti i punti del ricorso in appello.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito non abbia correttamente valutato la credibilità del suo racconto e di non aver acquisito informazioni sulla situazione generale del Benin.

Invero, la Corte di merito ha rilevato che il racconto reso dal ricorrente non integra comunque i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b), venendo in rilievo, piuttosto, una questione privata che avrebbe potuto essere tutelata dall’Autorità giudiziaria del Benin.

Inoltre, la sentenza impugnata ha escluso anche la sussistenza della fattispecie, di cui del suddetto art. 14, lett. c), in ordine all’esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, rilevando altresì che la situazione del Benin costituiva una rara eccezione nel panorama africano.

Tuttavia, va osservato che la Corte territoriale non ha citato le fonti consultate per esprimere la suddetta valutazione. Al riguardo, il motivo è inammissibile perchè, nei termini in cui è formulato, non consente a questa Corte di stabilirne l’astratta rilevanza e, di conseguenza, di valutare se sussista l’interesse a proporlo, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

Il ricorrente, infatti, nell’illustrazione del motivo si limita a dedurre che il giudice di merito non ha indicato da quali fonti di informazione (c.d. COI – Country of Origin Informations) ha tratto le proprie conclusioni, ma indica il contenuto di un report di Amnesty International in ordine ad alcune questioni relative alla situazione interna del Benin, senza però illustrare il collegamento tra quest’ultime e la condizione individuale dello stesso ricorrente, ai fini del riconoscimento delle fattispecie di protezione internazionale e sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b). Nè dal citato report è dato desumere una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.

La mancata allegazione dei fatti costitutivi dell’invocata protezione, dunque, impedisce di apprezzare l’astratta rilevanza dell’error in iudicando denunciato dal ricorrente.

Infatti, se è vero che la mancata indicazione nella sentenza di merito delle COI utilizzate dal giudicante ai fini del decidere impedisce di stabilire se questi abbia rispettato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, è altresì vero che questa, come qualsiasi altra violazione di legge, in tanto può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto possa ragionevolmente presumersi che l’esito del giudizio sarebbe stato diverso, se il giudice avesse applicato correttamente la legge.

Pertanto chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di sua provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarle; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso (Cass. n. 22769 e 21932 del 2020).

Il terzo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, allegato condizioni individuali di vulnerabilità, lamentando genericamente l’omessa acquisizione di informazioni sulla situazione generale del paese di provenienza. Nè può configurare un indice di vulnerabilità, per la concessione del permesso umanitario, il possibile svolgimento di un’attività lavorativa che, di per sè, non può rappresentare una forma d’integrazione nel territorio italiano che induca a ritenere che, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa subire la violazione dei diritti fondamentali della persona.

Nulla per le spese, in quanto il Ministero non ha depositato il controricorso, limitandosi ad un atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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