Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28771 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8519/2019 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza

dei Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli

Lucia, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1579/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza del 30.8.16 il Tribunale di Ancona respinse il ricorso proposto da A.N. – cittadino della (OMISSIS) – avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, per tardività del ricorso.

Con sentenza del 4.4.2018, la Corte d’appello di Ancona rigettò l’appello dell’ A., osservando che: premesso che si trattava di reiterazione di domanda di protezione internazionale a seguito di precedente decisione negativa, l’ordinanza impugnata era da confermare in quanto il ricorrente non aveva provato alcun impedimento che gli avrebbe precluso la produzione documentale dinanzi alla Commissione territoriale (una lettera della madre dove sarebbero rappresentati episodi di persecuzione, denuncia all’autorità per un’asserita ribellione), sicchè tale documentazione non era utilizzabile; non erano state allegate situazioni individuali di vulnerabilità, non essendo a tal fine sufficiente l’attività lavorativa. A.N. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente si duole della motivazione apparente in quanto tautologica, contenente solo affermazioni generali non pertinenti alla fattispecie concreta.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Conv. Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, art. 32, non avendo la Corte d’appello riconosciuto la protezione internazionale e sussidiaria per non aver esaminato le prove offerte, ritenendo erroneamente preclusa la relativa produzione in appello. Premesso ciò, il ricorrente lamenta: che la Corte territoriale non abbia esaminato nel merito la domanda dell’istante, travisando le norme in tema di riconoscimento delle suddette protezioni, pur non essendosi formato alcun giudicato sulla stessa domanda di protezione internazionale, già presentata, respinta e non impugnata; l’erroneo diniego del permesso umanitario, concedibile invece alla luce delle sue condizioni personali, dell’integrazione raggiunta con l’attività lavorativa, e della generica pericolosità della zona d’origine.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente censura genericamente la motivazione della sentenza impugnata, lamentandone il carattere apparente, senza peraltro riportare gli specifici capi della motivazione impugnata. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha invece motivato in maniera chiara e plausibile in ordine a tutti i punti del ricorso in appello.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte d’appello ha ritenuto non utilizzabili i documenti forniti dal ricorrente a sostegno della domanda reiterata di protezione internazionale, poichè quest’ultimo non aveva dimostrato alcun concreto impedimento alla relativa produzione innanzi alla Commissione e al Tribunale.

Va osservato che, in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 17 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lett. da a) ad e) della citata norma (Cass., n. 15782/14). Nell’ambito di tale orientamento, è stato altresì affermato che i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l’introduzione del procedimento di cui all’art. 35 del D.Lgs. citato (Cass., n. 18440/19).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha rettamente rilevato che il richiedente non aveva fornito alcuna prova, nè allegato alcun concreto impedimento che gli avrebbe precluso la produzione documentale dinanzi alla Commissione territoriale (soggiungendo che la circostanza di essere entrato in possesso recentemente di tale documentazione non era sufficiente a dimostrare che non avrebbe potuto ottenerla in precedenza usando l’ordinaria diligenza). Ora, rilevato che il ricorrente non ha prodotto i documenti di cui all’art. 366 c.p.c., emergendo dunque l’inammissibilità della censura, va osservato che il ricorrente non attinge tale ratio decidendi, argomentando invece sulla mancata formazione del giudicato sulla precedente domanda di protezione internazionale.

Nulla per le spese, attesa il mancato deposito del controricorso da parte del Ministero che si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA