Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28771 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23608/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA LONGO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1060/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/10/2012 R.G.N. 341/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito l’Avvocato MASSIMO NAPPI per delega verbale Avvocato ANNA

LONGO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1060/2012, ha respinto il ricorso proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con cui era stata accolta la domanda di C.R. finalizzata a far accertare la non ripetibilità degli importi della pensione di invalidità civile da essa percepiti nel 2007, pur quando i suoi redditi, nel 2006, erano risultati superiori alla soglia prevista dalla legge.

2. La Corte territoriale riteneva che la ripetizione dell’indebito assistenziale non potesse avere corso per i ratei anteriori al provvedimento amministrativo, posto in essere solo nel 2008, di verifica della carenza dei requisiti per l’erogazione della prestazione, salvo dolo dell’interessato, che nel caso di specie non sussisteva avendo la R. comunicato sia nel 2007, sia nel 2008 (per il 2006 e il 2007) i propri redditi all’I.N.P.S.

3. L’I.N.P.S. ricorre per cassazione avverso tale pronuncia con un motivo, resistito da controricorso della R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. afferma, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione ed errata applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, della L. n. 118 del 1971, art. 12, del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e dell’art. 2033 c.c., sostenendo che, trattandosi di indebito assistenziale, non trovano applicazione le regole proprie dell’indebito previdenziale e che la regola generale di ripetibilità, di cui all’art. 2033 c.c., non è derogata rispetto al requisito reddituale, come si desumerebbe dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, norma la quale, nel disporre l’irripetibilità nonostante la carenza del requisito reddituale, la limita ai casi antecedenti al 2.10.2003, a riprova che la regola generale sarebbe quella della ripetibilità.

2. Il motivo è infondato.

3. Oggetto del contendere è la disciplina dell’indebito assistenziale riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale.

La C., infatti, titolare di pensione di invalidità civile, nel 2006, superò i limiti di reddito.

L’I.N.P.S., nel marzo 2008, provvide quindi al recupero dei ratei maturati e corrisposti nel 2007.

La Corte d’Appello di Ancona, escluso il dolo dell’accipiens, ha ritenuto che la ripetibilità delle somme percepite non potesse che aversi successivamente all’esercizio da parte dell’ente erogatore, in esito al corrispondente accertamento amministrativo, della pretesa restitutoria.

4. In proposito è noto che il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragione dell’ “affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell’art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).

Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione” (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).

4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull’indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l’indebito assistenziale all’art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).

4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l’indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell’assistibile in istituto di cura a carico dell’erario) o in caso di dolo comprovato dell’accipiens.

4.3 Regole specifiche ricorrono per l’indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37,comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell’esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all’indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.

L’I.N.P.S. in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”. Sicchè, secondo l’ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all’entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all’art. 2033 c.c..

Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l’esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell’accertamento da parte dell’ente dell’indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l’introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale.

Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.

Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l’effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall’applicazione della citata disciplina generale dell’indebito assistenziale.

5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall’insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l’indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all’erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l’accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l’incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito.

6. Nel caso di specie la Corte territoriale ha positivamente accertato, senza essere stata sul punto raggiunta da critiche, l’insussistenza di dolo e il provvedimento di accertamento dell’indebito maturato nel 2007 è intervenuto nell’anno 2008 allorquando, addirittura, la pensionata aveva pacificamente recuperato le condizioni reddituali che le consentivano di godere del beneficio. Pertanto correttamente la sentenza impugnata ha escluso il diritto alla ripetizione dell’indebito maturato precedentemente.

7. Le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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