Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28770 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 23367 del R.G. anno 2010 proposto da:

Ministero dell’Interno domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi 12

presso con l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.O.J.A. elett.te dom.to in Roma Via di

Pietralata 320 presso l’avv. MAZZA RICCI Gigliola con l’avv. Eugenio

Polizzi del Foro di Milano che lo rappresenta e difende per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto 19.05.2010 della Corte di Appello di Milano; udita

la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 15.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato considerazioni nel senso: CHE il cittadino peruviano C.O.J.A. ebbe a presentare al Questore di Milano domanda di rilascio del p.d.s. per coesione familiare motivato con la di lui convivenza con suo nipote S. C., cittadino italiano nato nel (OMISSIS), ma il Questore rigettò la domanda, anche per il diverso profilo, tempestivamente introdotto, della convivenza, instaurata nel giugno 2008, con la propria madre cittadina italiana O.A.M.; il Tribunale di Milano, di contro, con decreto 18.12.2009 annullò il diniego ed ordinò il rilascio, sul rilievo per il quale, nondimeno il richiedente aveva instaurato convivenza con la propria madre; la Corte di Appello di Milano, adita previa reclamo del Ministero dell’Interno, con decreto 19.05.2010, respinse il reclamo; CHE nella motivazione del decreto la Corte di Milano ha osservato: che quanto alla convivenza con il nipote minorenne (nato nel (OMISSIS)) essa tale poteva ritenersi ai fini dell’art. 19, comma 2, lett. D del T.U, non difettando la espressione di una libera scelta del cittadino italiano avendo riguardo alla età del predetto cittadino (all’epoca diciassettenne); che comunque la domanda andava accolta sulla base della nuova convivenza, abbandonata la pregressa, quella con a madre cittadina italiana, comprovata dalle dichiarazioni della stessa e della sorella, attendibili e non agevolmente integrabili da altre fonti, e non contraddette dalla deposizione del portiere dello stabile; CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 29.9.2010 proposto dal Ministero e resistito da controricorso 8,11.2010 di C.O.; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 19.05.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; CHE il ricorso, de quale non può sostenersi la inammissibilità sol perchè nella prima pagina viene indicata, per evidente scambio di files nella stesura dell’atto, una sentenza RG 20/2010 della Corte di Catania, appare non ammissibile nel primo motivo (pur contenente esatta censura in dritto) ma infondato nel secondo, attingente la vera ed autonoma ratio decidendi del provvedimento della Corte di Milano, ed infatti:

il primo motivo del ricorso, devesi ritenere in tesi assistito da fondamento, perchè quanto alla situazione di pregressa convivenza con il nipote cittadino italiano nato nel (OMISSIS) non vi è che da condividere quanto affermato con fermo indirizzo di questa Corte (Cass. n. 567 del 2010) per il quale la situazione di convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana e minore di età non configura la condizione per il divieto di espulsione del primo prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), (nella formulazione vigente anteriormente alia modifica introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. P), in quanto la predetta condizione non può che essere fondata su una scelta volontaria che deve escludersi possa essere espressa da un minore, salvo che non sia fornita la prova che la convivenza è avvenuta nell’interesse del minore ed è stata frutto di una scelta, strumentale a tale interesse, manifestata dagli esercenti la potestà genitoriale, ovvero la tutela, sul medesimo minore (in tal senso la massima ufficiale), ed emergendo evidente che nessuna indicazione in tal senso venne nella specie raccolta (men che meno da essa potendosi prescindere perchè il minore era……quasi maggiorenne); nondimeno è la stessa Corte di Appello a recedere dal profilo di decisività del proprio asserto rivolgendo la propria attenzione sul secondo profilo di convivenza, quella instaurata con la propria madre cittadina italiana nel corso del procedimento e segnatamente nell’estate del 2008, con la conseguenza per la quale è lo stesso motivo a doversi ritenere non ammissibile per difetto di interesse, esso appuntandosi non su una ratio ma solo su una argomentazione ad abundantiam. Il secondo motivo appare invece non accoglibile, posto che la Corte di Appello ha valutato come attendibili le dichiarazioni rese in Tribunale da madre e sorella dell’istante, ha esposto che ad un extracomunitario non regolarmente soggiornante sarebbe stato difficile acquisire altre prove dirette della propria convivenza, ha soggiunto che le dichiarazioni del custode dello stabile non potevano ritenersi in contrasto con la affermata convivenza (peraltro in atto da circa due mesi prima del controllo): le censure appaiono proporre inesistenti vizi logici o ridursi ad una proposta di rivalutazione dei fatti; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, merita piena condivisione anche alla luce della assenza di alcun rilievo critico dell’Amministrazione alla relazione notificata. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alla refusione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione a corrispondere al C.O. per spese di giudizio la somma di Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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