Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2877 del 10/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2877 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 21936-2012 proposto da:
VITAGLIANO MOCCIA VINCENZO VTGVCN33E11F839V,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MOTTOLA
SERGIO, GIOVANNA ANTIDA VITAGLIANO MOCCIA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 10/02/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 4600/08 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 21936 sez. M2 – ud. 04-10-2013
-2-

D’APPELLO di ROMA del 26.4.2010, depositato il 06/12/2011;

Ritenuto in fatto
Vincenzo Vitagliano Moccia, con ricorso depositato 11 aprile 2008, ha proposto innanzi
alla Corte d’appello di Roma domanda di equa riparazione, ai sensi della Legge n. 89 del
2001, del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di un
processo civile avente ad oggetto consumi idrici instaurato innanzi al Tribunale di Santa

La Corte territoriale, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda,
osservando che la durata ragionevole del processo di cui si tratta era pari a quattro anni,
richiedendo accertamenti tecnici: sicchè essa non era stata superata.
Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Vitagliano Moccia sulla base di
due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Considerato in diritto
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della
legge n. 89 del 2001. La Corte di merito avrebbe apoditticamente sostenuto che la
complessità della materia fosse riconducibile all’oggetto della vertenza, ossia i consumi
idrici, senza considerare che la causa si era svolta in assoluta carenza di istruttoria per la
semplicità del petitutn.
Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia, quello relativo alla complessità del caso
sottoposto all’esame della Corte territoriale. La motivazione si sarebbe, infatti, limitata ad
un generico richiamo all’astratta definizione di complessità, e si sarebbe posta in
contrasto con l’assenza di espletamento di istruttoria.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente avuto riguardo alla stretta
connessione che le avvince, volte come sono entrambe alla contestazione della
valutazione di complessità del caso operata dalla Corte di merito, sono prive di
fondamento.
Il giudice di merito, premesso, in via generale, che la nozione di ragionevole durata del
processo ha carattere relativo non prestandosi ad una determinazione aritmetica
predefinita, ed essendo, invece, condizionata da parametri legati alla singola fattispecie,

Maria Capua Vetere nell’agosto 2002 e definito il 14 luglio 2006.

ha ritenuto, nell’esercizio del suo potere discrezionale al riguardo, che la durata di
quattro anni del processo nel caso sottoposto al suo esame fosse ragionevole, essendo
richiesti accertamenti tecnici.
A tale valutazione il ricorrente si limita a contrapporre una propria ricostruzione,
attraverso il riferimento al mancato espletamento di alcuna istruttoria, ma senza porsi il

invece, non si è discostata in modo irragionevole ed immotivato dai criteri enunciati dalla
giurisprudenza europea e da quella nazionale con riguardo agli standards di durata equa
del processo.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese del giudizio, che vengono liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, che liquida in complessivi euro 292,50, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta — II Civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2013.

problema della natura degli accertamenti tecnici richiamati dalla Corte di merito, che,

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