Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2877 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.M., residente a (OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n. 12/04/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Perugia – Sezione n. 04, in data 11/07/2006, depositata

il 02 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attivita’ libero professionale, ricorreva avverso il diniego, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni dal 1998 al 2001. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Terni accoglieva l’impugnazione, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 16 – 20 novembre 2007, l’Agenzia ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione. L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n.ro 3 0064/2007 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 12/04/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Perugia, Sezione n. 04, l’11.07.2006 e DEPOSITATA il 02 ottobre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2002, e’ affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nonche’ dell’art. 1742 c.c. e segg., degli artt. 2195, 2222 e 2229 c.c., del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 51.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito formulato a conclusione del primo motivo puo’ rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato, sia che la questione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme indebitamente versate, essendo materia sottratta alla disponibilita’ delle parti, – e’ rilevabile d’ufficio in appello, ed anche in sede di legittimita’, salvo il giudicato o l’esigenza di accertamenti di fatto(Cass. n. 9952/2003, n. 10591/2002, n. 9940/2000, n. 13221/2004), sia pure che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 decorre dalla data dei versamenti, e cio’ anche per quelli eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento del versamento gli stessi non fossero dovuti (Cass. n. 1198/2005, n. 3084/2004, n. 9885/2003).

5 – Le censure formulate con il secondo mezzo vanno, invece, risolte richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui la norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi l’accoglimento del primo mezzo per manifesta fondatezza ed il rigetto del secondo motivo per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali motivi, va accolto per manifesta fondatezza, il primo mezzo, e rigettato, invece, per manifesta infondatezza, il secondo motivo; Ritenuto, altresi’, in relazione al mezzo accolto, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, – essendo incontestata circostanza che la domanda di rimborso risulta essere stata presentata il 03 ottobre 2002 e quindi ben oltre il termine di 48 mesi rispetto al versamento effettuato il 13.07.1998, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso relativa al versamento effettuato il 13 luglio 1998;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi ed all’esito della causa, le spese dell’intero giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, cassa in relazione l’impugnata decisione e rigetta la domanda di rimborso relativa al versamento effettuato il 13.07.1998; rigetta il secondo mezzo e compensa le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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