Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2877 del 07/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2018, (ud. 30/11/2017, dep.07/02/2018),  n. 2877

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma della pronunzia di primo grado, ha ritenuto la legittimità della cartella di pagamento impugnata da B.S. ritenendo ben notificati, con le forme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), gli atti prodromici, tenuto conto dell’irreperibilità assoluta del contribuente acclarata dal messo notificatore attraverso le notizie acquisite dal custode dello stabile ove era ubicato il di lui domicilio fiscale e pure confermata dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio dall’Ufficio.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l’unico motivo proposto il ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e).

La CTR avrebbe dovuto rilevare l’assenza dei presupposti per ritenere l’irreperibilità assoluta dal contribuente, non avendo il messo notificatore compiuto alcuna ricerca circa l’esistenza di un ufficio o azienda del contribuente. Ricerche che, ove compiute, avrebbe agevolmente consentito all’amministrazione di individuare il luogo di lavoro in Milano ed in mancanza delle quali non poteva dirsi regolare il compimento della notifica con le modalità di cui all’art. 60, lett. e) cit.

Il ricorso è fondato.

E’ noto, in linea generale, che secondo questa Corte la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale – cfr. Cass. n. 6788/2017.

Orbene, la questione assume particolare rilievo in relazione alla circostanza che per le ipotesi di c.d. irreperibilità relativa correlata al trasferimento nell’ambito dello stesso Comune disciplinate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) – la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dalla disposizione appena citata, occorrendo oltre al deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto e il ricevimento della raccomandata informativa – ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata -.

Per converso, alle ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta – agganciata al trasferimento del contribuente in diverso comune da quello in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale la medesima disposizione sopra ricordata richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.

Ciò posto, questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto – Cass. n. 6911/2017, Cass. n. 4502/2017-.

Questa Corte (Cass. n. 12509/2016) ha perciò ritenuto che il messo deve pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune; con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” – conf. Cass. n. 2884/2017-.

Orbene, a tali principi non si è attenuto il giudice di merito ritenendo sufficiente le attività di ricerca del contribuente eseguite presso il custode, la genericità delle quali, peraltro, proprio in relazione alla loro vaghezza, avrebbe reso vieppiù necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del comune o presso altro comune, attraverso la verifiche delle risultanze anagrafiche.

Non pare decisivo, per ritenere il contrario, evocare, come invece ha fatto la CTR, altro precedente di questa Corte – Cass. n. 12526/2014 – in tema di notificazione compiuta alla stregua dell’art. 143, allorchè si è ritenuto che “…l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora)”.

Ed infatti, è evidente la specialità del sistema notificatorio previsto dal ricordato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, rispetto alla disciplina codicistica oggetto del precedente di questa Corte da ultimo ricordato che, per l’un verso, non consente l’estensione dei principi giurisprudenziali evocati dalla CTR e, per altro verso, rende dovuta da parte del messo notificatore un’attività di verifica volta a stabilire se il mancato rinvenimento del destinatario della notifica fosse stato riconducibile ad un trasferimento all’interno dello stesso comune ove risulta essere domiciliato ovvero al di fuori di esso.

Ne consegue che proprio rispetto al caso di specie, la verifica operata dal messo in ordine al fatto che il contribuente, in relazione alle generiche notizie fornite dal custode, risultava trasferito in località “non nota”, avrebbe dovuto indurre l’ufficiale notificante a compiere le verifiche necessarie al fine di acclarare se il trasferimento fosse avvenuto nel comune ovvero al di fuori del comune di domicilio. Verifiche che avrebbero ineludibilmente richiesto l’esame dei registri anagrafici che, per converso, il messo notificante non ha minimamente compulsato.

Nè a sopperire tale mancanza può risultare utile la verifica “ex post” che la CTR inteso valorizzare tenendo in considerazione elementi acquisiti aliunde, essendo sul punto sufficiente rammentare che secondo questa Corte (Cass. n. 24260/2014) deve escludersi che l’attestazione circa l’irreperibilità o il trasferimento in altro comune possa essere fornita dalla parte, nel corso del giudizio, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità, senza ulteriore attestazione in ordine alle ricerche compiute “per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune”.

Orbene, a tali principi non si è conformato il giudice di appello, considerando idonee a giustificare il ricorso alla notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), unicamente le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il di lui trasferimento in località non nota.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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