Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2877 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1011-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L. ASSICURAZIONI DI L.L. SAS in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo studio

dell’avvocato FLAVIO MUSTO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato MUSTO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 161 del 13 ottobre 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto dalla L. Assicurazioni s.a.s. di L.L., annullava la cartella di pagamento emessa per IVA ed IRPEF nei confronti della predetta società a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2000, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

1.1. I giudici di appello confermavano l’annullamento della cartella di pagamento impugnata sul presupposto che la contribuente non era stata messa in condizioni di conoscere le ragioni della pretesa erariale sia per carenza di informazione preventiva che per difetto di motivazione della stessa cartella, la quale riportava elencato in modo schematico gli importi iscritti a ruolo.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo cui replica l’intimata con controricorso e memorie illustrative depositate ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, sostenendo che nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di omessi versamenti di somme riportate in dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione dell’esito del controllo alla contribuente, previsto dal terzo comma della citata disposizione, e che in ogni caso la violazione di tale disposizione non era sanzionata dalla nullità della cartella, nè poteva applicarsi la L. n. 212 del 2000, art. 6 non sussistendo sub specie alcuna incertezza, tanto meno su aspetti rilevanti della dichiarazione.

2. Pare opportuno preliminarmente premettere che nella specie, ancorchè la cartella di pagamento impugnata riguardi il recupero dell’IVA e dell’IRPEF nei confronti di società di persone, non si pongono problemi di litisconsorzio necessario tra società e soci, in forza del principio giurisprudenziale in base al quale “in materia di contenzioso tributario, nella controversia avente ad oggetto la liquidazione, in base alla procedura di controllo automatico, d’IVA, IRAP e ritenute alla fonte, dovute da una società di persone e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, i soci non sono litisconsorti necessari, atteso che l’atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della società e conseguentemente neanche di quelli dei soci, per cui si pone solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 cod. civ.” (Cass. 11/05/2016 n. 9527; conf. Cass. n. 7020 del 2001).

3. Ciò posto, nel merito il motivo è fondato. E’ incontestato che la cartella di pagamento impugnata sia stata emessa a seguito di controllo della dichiarazione della contribuente mediante procedura automatizzata, il che esclude, da un lato, un obbligo di motivazione diverso dal mero richiamo a tale atto, essendo il contribuente in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (Cass. n. 15564 del 2016) e, dall’altro, l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di inviare al contribuente la comunicazione di irregolarità, salva l’ipotesi – nella specie non ricorrente – che dal predetto controllo emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta. Al riguardo deve peraltro ricordarsi che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13759 e n. 11292 del 2016 e n. 12023 del 2015), l’omesso invio di tale comunicazione determina una mera irregolarità e non preclude al contribuente, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, sempre che non si tratti di omessi o tardivi versamenti, perchè in tali ipotesi non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.

4. Alla stregua delle superiori considerazioni, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza cassata senza rinvio in quanto la causa, non avendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso del contribuente, che va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, ed al rimborso a favore della ricorrente delle eventuali spese prenotate a debito, mentre vanno integralmente compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito essendosi la giurisprudenza di legittimità consolidata successivamente alle predette pronunce.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente, che condanna al pagamento delle spese del grado liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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