Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28769 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28769 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Data pubblicazione: 30/12/2013

SENTENZA
sul ricorso 9164-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende giusta procura
a margine del ricorso;

L

- ricorrenti contro
MAROTTA BIAGIO;
– intimato –

SEZIONE DISTACCATA di AIROLA, depositata il 31/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 09164 sez. M3 – ud. 05-12-2013
-2-

avverso la sentenza n. 842/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO

R.g.n. 9164-12 (ud. 5.12.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, con sentenza n. 842 del
31 ottobre 2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Sant’Agata dei Goti n. 356 del 2009, che aveva accolto la
domanda di Biagio Marotta, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere
dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in

conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <> e che «Nella
logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del
contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente
espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto».
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.

5
Est. Co s. Raffaele Frasca

R.g.n. 9164-12 (ud. 5.12.2013)

Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sant’Agata
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de
quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del
Giudice di Pace di Sant’Agata dei Goti e rigetta la domanda di Biagio Marotta. Compensa
le spese dei gradi di merito. Condanna Biagio Marotta alla rifusione alla ricorrente delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi,
oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 5 dicembre
201

dei Goti, debba essere rigettata.

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