Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28769 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8377/2019 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei Consoli,

62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello

Stato che lo rappres. e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1560/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A.J. – cittadino della (OMISSIS) – appellò l’ordinanza del Tribunale di Ancona che rigettò il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria. La Corte d’appello, con sentenza del 30.7.18, respinse l’impugnazione, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili, contraddittorie, prive di coerenza intrinseca; invero, quest’ultimo aveva narrato di essere stato condotto da un soggetto che gli aveva prospettato un’opportunità di lavoro in un luogo in cui, invece, si trovavano membri della setta (OMISSIS) i quali lo avevano costretto ad unirsi a loro, picchiandolo e bendandolo e che, successivamente, a seguito della sua denuncia dei fatti alla polizia (cui era seguito l’arresto dell’uomo che lo aveva condotto nel luogo suddetto) gli appartenenti alla predetta setta lo avevano aggredito, uccidendo il fratello e costringendolo lasciare la Nigeria; dalle fonti esaminate al riguardo (scheda redatta dalla Commissione nazionale per i rifugiati in Canada) si desumeva che la setta in questione era solita reclutare violentemente giovani universitari o delle scuole secondarie, mentre la storia narrata dal ricorrente si collocava al di fuori del contesto studentesco; pertanto, non era possibile vagliare la fondatezza dell’istanza del ricorrente in assenza di collegamenti tra la condizione del ricorrente e gli ambienti universitari; non erano comunque emersi elementi idonei a far configurare lo status di rifugiato e i presupposti della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); era da escludere anche la fattispecie di cui alla lett. c), poichè dai report internazionali esaminati non si desumeva una situazione di violenza generalizzata nel paese d’origine del ricorrente; non era riconoscibile la protezione umanitaria non avendo il ricorrente allegato condizioni individuali di vulnerabilità, essendo al riguardo irrilevanti le prospettive d’integrazione sociale dello stesso ricorrente. A.J. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si lamenta che la Corte d’appello abbia adottato una motivazione apparente in quanto tautologica, contenente solo affermazioni generali non pertinenti alla fattispecie concreta.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 A Conv. Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e artt. 11 e 32, non avendo la Corte territoriale riconosciuto la protezione internazionale e sussidiaria per la non credibilità del racconto del ricorrente il quale, invece aveva reso dichiarazioni semplici relative alla sua fuga dalla Nigeria per il pericolo concreto di restare vittima dell’arruolamento forzato da parte della setta (OMISSIS) e del conflitto etnico-sociale esploso nel paese, e di subire lesioni dei diritti fondamentali come desumibile dai report indicati, omettendo di acquisire informazioni aggiornate sulla situazione specifica della Nigeria, avendo invece la Corte di merito esaminatola situazione di pericolo esistente nella regione di provenienza del ricorrente.

Con il terzo motivo si denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 3 Cedu e art. 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè vizio di motivazione, non avendo la Corte d’appello riconosciuto la protezione umanitaria per aver omesso di acquisire informazioni aggiornate sulla violazione dei diritti fondamentali in Nigeria, come desumibile da plurime fonti esaminate ed indicate in ricorso, senza peraltro tener conto dell’avvenuta integrazione del ricorrente in Italia attraverso l’apprendimento della lingua e lo svolgimento di attività lavorativa.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente censura genericamente la motivazione della sentenza impugnata, lamentandone il carattere apparente perchè ripetitivo delle argomentazioni adottate dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, senza peraltro riportare gli specifici capi della motivazione impugnata. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha invece motivato in maniera chiara e plausibile in ordine a tutti i punti del ricorso in appello.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, non abbia correttamente valutato la credibilità del suo racconto e di non aver acquisito informazioni sulla situazione generale della Nigeria.

Invero, la Corte di merito ha rilevato che il racconto reso dal ricorrente non era credibile, sia in assenza di collegamenti tra la condizione del ricorrente e gli ambienti universitari nell’ambito dei quali erano reclutati i membri dell’organizzazione (OMISSIS), sia per le varie contraddizioni emerse, sicchè era da escludere ogni forma di persecuzione.

Nè sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b), per il pericolo di subire gravi danni in caso di rimpatrio.

Inoltre, la sentenza impugnata ha escluso anche la sussistenza della fattispecie, di cui alla lett. c) del suddetto art. 14, in ordine all’esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, nella regione di provenienza del ricorrente, come desumibile dai vari report esaminati.

Il terzo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, allegato condizioni individuali di vulnerabilità, lamentando genericamente l’omessa acquisizione di informazioni sulla situazione generale del paese di provenienza. Nè può configurare un indice di vulnerabilità, per la concessione del permesso umanitario, il possibile svolgimento di un’attività lavorativa che, di per sè, non può rappresentare una forma d’integrazione nel territorio italiano che induca a ritenere che, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa subire la violazione dei diritti fondamentali della persona.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e alle spese prenotate a debito

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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