Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28768 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8362/2019 proposto da:

A.O.E., elettivamente domiciliato in Roma Piazza dei

Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia,

con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1611/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A.O.E., cittadino del (OMISSIS), appellò l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria. La Corte d’appello, con sentenza del 3.8.18, respinse l’impugnazione, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente (il quale aveva narrato di essere fuggito dal paese d’origine, con breve transito in Libia, a seguito delle minacce di morte di suo padre, mago e stregone particolarmente influente nel proprio paese d’origine, causate dalla scelta di abbracciare la religione cristiana) erano contraddittorie, generiche e non credibili (dalle fonti esaminate si desumeva che, all’epoca dei fatti, il padre del ricorrente vivesse negli Stati Uniti e che lo stesso avesse 14 figli, mentre il ricorrente aveva dichiarato di avere un solo fratello); non sussistevano comunque i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria poichè dalla stessa narrazione del ricorrente si evinceva l’insussistenza di motivi di persecuzione nei suoi confronti nel paese di origine, o di minacce e pericoli per i quali l’istante non potesse chiedere l’intervento delle Autorità del suo paese; era da escludere altresì la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in ordine alla protezione sussidiaria, alla luce delle COI consultate; non ricorrevano neppure i presupposti della protezione umanitaria, per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità del ricorrente, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa.

A.O.E. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia adottato una motivazione apparente in quanto tautologica, contenente solo affermazioni generali non pertinenti alla fattispecie concreta, puramente ripetitive della decisione della Commissione territoriale e dell’ordinanza del Tribunale in ordine alla ritenuta inattendibilità del ricorrente e all’ammissione dei motivi economici della sua migrazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 A Conv. Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 11 e 32, non avendo la Corte d’appello riconosciuto la protezione internazionale e sussidiaria per la non credibilità del racconto del ricorrente il quale, invece aveva reso dichiarazioni circostanziate relative alla sua fuga dal paese d’origine dovuta alle minacce di morte subite dal padre per aver egli abbracciato al religione cristiana, e all’impossibilità di avere protezione da parte delle Autorità del paese di provenienza.

Il ricorrente lamenta altresì che la Corte territoriale avrebbe omesso di acquisire informazioni precise e aggiornate sulla situazione specifica del paese di provenienza del ricorrente, come desumibile dal recente rapporto sul Ghana di Amnesty International.

Con il terzo motivo si denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in ordine alla protezione umanitaria, per non aver la Corte territoriale tenuto conto della condizione di vulnerabilità del ricorrente nascente dal pericolo di violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, tenuto conto dello sradicamento del ricorrente dal paese d’origine, abbandonato ormai da anni, e del suo radicamento sociale in Italia, evidenziato dal lavoro a tempo indeterminato, dalla buona padronanza della lingua e dall’assenza di precedenti penali.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., non avendo la Corte territoriale compensato le spese di lite attesa la novità della questione, non avendo peraltro ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente censura genericamente la motivazione della sentenza impugnata, lamentandone il carattere apparente perchè ripetitivo delle argomentazioni adottate dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, senza peraltro riportare gli specifici capi della motivazione impugnata. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha invece motivato in maniera chiara e plausibile in ordine a tutti i punti del ricorso in appello.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito non abbia correttamente valutato la credibilità del suo racconto e di non aver acquisito informazioni sulla situazione generale del Ghana.

Anzitutto, va osservato che, in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 33858/19; n. 16925/18).

Nel caso concreto, il motivo è diretto al riesame dei fatti circa i criteri di valutazione della credibilità del ricorrente, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato sull’inattendibilità del racconto reso dal ricorrente, evidenziandone la genericità e la contraddittorietà. Peraltro, la Corte di merito ha altresì rilevato che il racconto reso dal ricorrente non integrerebbe comunque i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b), venendo in rilievo, piuttosto, un potenziale danno per il ricorrente derivante dall’atteggiamento aggressivo ed intimidatorio del padre nell’ambito di una vicenda privata cui era estraneo il potere costituito.

Inoltre, la sentenza impugnata ha escluso anche la sussistenza della fattispecie, di cui alla lett. c) del suddetto art. 14, in ordine all’esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, sulla base dell’esame delle fonti consultate, che il ricorrente non ha criticato, limitandosi genericamente a far richiamo di altro report di cui non è stato riportato il contenuto.

Il terzo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, allegato condizioni individuali di vulnerabilità, lamentando genericamente l’omessa acquisizione di informazioni sulla situazione generale del paese di provenienza. Nè può configurare un indice di vulnerabilità, per la concessione del permesso umanitario, lo svolgimento di un’attività lavorativa che, di per sè, come rettamente affermato dal giudice d’appello, non può rappresentare una forma d’integrazione nel territorio italiano che induca a ritenere che, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa subire la violazione dei diritti fondamentali della persona.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile essendo diretto al riesame del merito della sentenza impugnata circa la compensazione delle spese del giudizio d’appello, mentre non è allegato alcun elemento circa la pretesa all’ammissione al gratuito patrocinio.

Nulla per le spese, in quanto il Ministero non ha depositato il controricorso, limitandosi ad un atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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