Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28768 del 09/11/2018
Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13801-2014 proposto da:
B.G., nella qualità di legale rappresentante della s.n.c.
Ristorante Piperno di G.B. e Figli, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
H.A.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10216/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 08/02/2014 R.G.N. 6931/2009.
Fatto
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Roma (con sentenza nr. 10216 del 2013) rigettava il gravame proposto dalla s.n.c. Ristorante Piperno di G.B. e Figli avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma (nr. 2412 del 2009) aveva respinto l’opposizione al precetto notificato da H.A.M. per Euro 66.966,33, in virtù di sentenza di condanna della Corte di appello di Roma nr. 434 del 2007;
B.G., nella qualità di legale rappresentante p.t. della s.n.c. Ristorante Piperno di G.B. e Figli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi (alcuni dei quali articolati in più censure);
H.A.M. è rimasto intimato;
nelle more, è stato depositato verbale di conciliazione della controversia, sottoscritto dalle parti in sede giudiziale il 10.7.2014.
Diritto
CONSIDERATO CHE:
dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed in tal senso deve essere emessa la corrispondente declaratoria;
non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione di H.A.M., rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018