Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28767 del 30/11/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/11/2017, (ud. 21/09/2017, dep.30/11/2017),  n. 28767

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE

1. L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1137/2013 del 9 ottobre 2013.

Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l.si è difeso con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale in unico motivo.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

La Corte d’Appello di Genova, pronunciando sull’impugnazione avanzata dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza resa il 27 giugno 2006, ha accolto la domanda subordinata dell’appellante di riconoscimento di indennizzo a titolo di arricchimento senza causa, quantificato in Euro 126.540,00, per l’attività di mediazione svolta dalla S.IM. Sviluppo Immobiliare s.p.a. (poi trasformatasi in (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita il 19 settembre 2010), in relazione all’acquisto da parte della A.U.S.L. n. (OMISSIS) Genovese di un immobile dalla Banco di Sicilia s.p.a., acquisto intervenuto in data 27 dicembre 2002. Il Tribunale di Genova aveva negato sia la domanda principale di provvigione, sia la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., affermando la natura contrattuale della mediazione ed il difetto di nesso causale tra l’acquisto dell’immobile e l’attività svolta dalla S.IM. Sviluppo Immobiliare s.p.a., in quanto la A.U.S.L. n. (OMISSIS) Genovese aveva agito sulla base di un procedimento ad evidenza pubblica, ed escludendo che la S.IM. avesse svolto attività da cui la A.U.S.L. avesse tratto vantaggio. La Corte d’Appello, a sua volta, premessa la natura contrattuale della mediazione, rilevava la mancanza della necessaria forma scritta, trattandosi di contratto con una Pubblica Amministrazione, pur non ritenendo incompatibile il ricorso ad un procedimento di evidenza pubblica con la instaurazione di un procedimento di mediazione, e smentendo che la S.IM. Sviluppo Immobiliare s.p.a. dovesse qualificarsi come mero procacciatore di affari in favore della Banco di Sicilia s.p.a. Ritenuto, quindi, che il contratto di mediazione fosse nullo ma che vi fosse stato lo svolgimento di attività oggettivamente utile alla A.U.S.L. n. (OMISSIS) Genovese da parte della S.IM., la Corte d’Appello determinava l’indennizzo per ingiustificato arricchimento nella misura di 2/3 della auspicata provvigione di Euro 189.810,00, somma rivalutata all’attualità, oltre interessi.

2. Il primo motivo del ricorso della Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326,1754 e 1755 c.c., deducendo che l’accertata mancanza di forma scritta del contratto di mediazione avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a dichiararne l’inesistenza e non la nullità.

Il secondo motivo del ricorso della Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1326 c.c., in quanto la Corte di Genova avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto non per difetto di forma scritta, ma per contrasto con norme imperative.

Il terzo motivo del ricorso principale censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., sottolineando come, a differenza di quanto argomentato dalla Corte d’Appello, l’adozione di un procedimento di evidenza pubblica, avviato con deliberazione del 27 marzo 2002 (cui fecero seguito, come si espone in ricorso, la pubblicazione su due quotidiani dell’invito ad offrire e una valutazione di congruità delle proposte pervenute a cura dell’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia), rendeva incompatibile lo svolgimento di un’attività di mediazione ad opera della S.IM. Sviluppo Immobiliare s.p.a.

Il quarto motivo del ricorso della Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1703 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., con riferimento alla parte della sentenza impugnata che ha escluso che la S.IM. s.p.a. avesse svolto un ruolo di semplice procacciatore di affari per conto del Banco di Sicilia.

Il quinto motivo del ricorso della Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., negandosi ogni correlazione tra l’ipotetico incremento patrimoniale della ASL (OMISSIS) e il decremento patrimoniale della S.IM.

Il sesto motivo del ricorso della Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” denuncia ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., avendo la Corte di Genova accolto l’azione di ingiustificato arricchimento in difetto del necessario riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte della pubblica amministrazione beneficiaria.

Il settimo motivo del ricorso principale assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., non avendo la Corte d’Appello limitato l’indennizzo da ingiustificato arricchimento alle sole spese sostenute dalla S.IM. s.p.a., nè potendosi tener conto di quanto la stessa avrebbe percepito a titolo di lucro cessante.

3. L’unico motivo del ricorso incidentale reca una rubrica avente la seguente portata: “Quanto al ricorso incidentale. Circa la natura della mediazione. Conseguenze ed effetti”. Nella sua esposizione, il controricorrente dichiara che insiste “nell’affermare la natura non negoziale della mediazione” e poi richiama, nel corso delle considerazioni svolte, l’art. 1173 c.c. Il motivo di ricorso incidentale si rivela, così, inammissibile, in quanto esso contiene una critica generica della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa afferma la natura contrattuale della mediazione, che non viene però ricollegata ad alcuna delle ipotesi tassative di vizio elencate nell’art. 360 c.p.c., nè indica le norme di diritto su cui la censura si fonda.

4. I primi quattro motivi del ricorso della Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” possono essere trattati congiuntamente perchè connessi tra loro. Avendo la Corte d’Appello di Genova comunque negato il diritto del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. a vedersi riconosciuta la provvigione per la nullità del contratto derivante dalla mancanza della forma scritta, l’interesse della ricorrente Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” con riguardo alle prime quattro censure va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dal riesame dei profili relativi all’azione contrattuale, dovendosi escludere l’interesse della ricorrente ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione sul punto. L’esame dei primi quattro motivi di ricorso, pertanto, si rende opportuno soltanto allo scopo di evitare che alla stessa Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” possa derivare pregiudizio da ragioni, sottese al fondamento dell’azione contrattuale, che poi costituiscono premessa necessaria della decisione sulle successive censure, ed in particolare sul quinto motivo.

In effetti, questa Corte ha affermato che, poichè la mediazione è un contratto, che viene in essere allorchè le parti decidono o accettano di avvalersi dell’opera del mediatore, lo stesso, ove concluso da una P.A., pur se questa agisca iure privatorum, va soggetto al vincolo della forma scritta, a pena di nullità, di cui al R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17. Tali norme, in funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, esigono l’identificazione immediata e precisa delle obbligazioni assunte, anche al fine di agevolare l’espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell’autorità tutoria, con esclusione, dunque, di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass. Sez. 3, 20/08/2009, n. 18514). In senso opposto si era pronunciato un più risalente orientamento, secondo il quale, poichè la mediazione non ha natura contrattuale, ricollegandosi all’attività del mediatore, funzionale rispetto alla conclusione del contratto, autonomamente disciplinata dalla legge e scaturente dalla semplice opera di intermediazione, quando questa viene svolta a favore di una Pubblica Amministrazione, il mediatore avrebbe diritto al compenso senza che per il conferimento dell’incarico sia necessaria la forma scritta obbligatoria per la stipulazione dei contratti da parte degli enti pubblici (così Cass. Sez. 3, 25/10/1991, n. 11384). La diversità delle conclusioni raggiunte sul punto discende, evidentemente, dal più generale problema della natura contrattuale, o meno, della mediazione tipica, disciplinata dagli artt. 1754 c.c.e ss., la quale, secondo una tesi interpretativa, non costituisce un negozio giuridico, in quanto non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti, potendosi ridurre ad un’attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione (cfr. Cass. Sez. 3, 14/07/2009, n. 16382; Cass. Sez. 3, 22/10/2010, n. 21737; Cass. Sez. 3, 09/12/2014, n. 25851). Merita menzione anche l’autorevole recente chiarimento fornito da Cass. Sez. U, 02/08/2017, n. 19161, che ha qualificato la mediazione ordinaria come figura negoziale tipica, caratterizzata dalla posizione di imparzialità del mediatore, cui si affianca una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale), ipotesi che ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni.

Il profilo della necessità, o meno, di un contratto scritto è, tuttavia, sprovvisto di decisività nella fattispecie oggetto del presente giudizio, al fine di ravvisare un diritto alla provvigione in capo alla S.IM. s.p.a., e quindi al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. Secondo l’insegnamento di questa Corte, allorchè un ente pubblico, nella specie l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese”, abbia fatto ricorso, come risulta accertato nel merito, ad un procedimento di scelta del contraente originato dall’invito ad offrire diffuso per l’acquisto di immobile da adibire a proprie attività istituzionali, procedimento da qualificarsi, per la sua concreta regolamentazione sostanziale ed il relativo “iter” complessivo, come di evidenza pubblica, l’adozione di esso interrompe necessariamente il nesso causale tra l’eventuale opera prestata dal mediatore in precedenza e l’acquisto del bene. A differenza, infatti, dei contratti stipulati dagli enti pubblici a trattativa privata con il sistema della gara tra più concorrenti in base ad offerta segreta (laddove la gara attiene unicamente alla determinazione del prezzo e, pertanto, non assume rilevanza tale da precludere, in astratto, l’ipotizzabilità di un rapporto di mediazione), qualora, come nel caso in esame, la P.A. abbia inteso procedere all’acquisto in proprietà di un immobile con procedura di gara pubblica, riservandosi la valutazione di congruità delle offerte, la stessa gara ha come obiettivo la ricerca del contraente che offra il prezzo migliore e determina un concorso tra i partecipanti il cui esito non è controllabile dalle parti, seppur sollecitate dal mediatore, e che perciò rimane del tutto svincolato dalle trattative precedenti (Cass. Sez. 3, 12/12/2005, n. 27330; Cass. Sez. 3, 20/07/1972, n. 2483; si vedano anche Cass. Sez. 2, 03/11/1978, n. 4989; Cass. Sez. 3, 23/09/1980, n. 5326; Cass. Sez. 3, 07/02/2005, n. 2416).

Ciò premesso, è allora fondato il quinto motivo del ricorso principale. La Corte d’Appello ha riconosciuto al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. l’indennizzo ex art. 2041 c.c., avendo l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” tratto vantaggio dall’opera mediatrice della S.IM. s.p.a.

Tuttavia, l’interpretazione consolidata di questa Corte afferma che requisiti essenziali dell’actio de in rem sono sia la locupletatio sine causa dell’arricchito, sia il nesso causale tra l’indebito arricchimento e la corrispondente diminuzione patrimoniale sofferta dall’impoverito. In sostanza, l’azione generale di cui all’art. 2041 c.c. presuppone che l’ingiustificato depauperamento subito da un soggetto e l’arricchimento di un altro soggetto trovino riscontro in un rapporto di causalità diretta ed immediata, sicchè l’anzidetto spostamento patrimoniale risulti determinato da un unico fatto costitutivo (cfr. indicativamente Cass. Sez. 1, 04/09/2013, n. 20226). Quanto affermato in precedenza, circa l’inevitabile interruzione del nesso causale tra l’opera prestata dal mediatore e l’individuazione del contraente offerente il miglior prezzo poi conseguita all’esito di una procedura di gara pubblica, induce allora ad escludere altresì la relazione di causalità tra l’impoverimento della mediatrice S.IM. spa e l’acquirente Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” e, con esso, il fondamento dell’indennizzo invece attribuito dai giudici dell’appello.

L’accoglimento del quinto motivo di ricorso della Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese” comporta, in definitiva, l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale, la cui decisione diviene superflua per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente.

La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto delle domande proposte dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese”.

La controvertibilità delle questioni di diritto oggetto di lite, emergente sia dagli argomenti qui riportati sia dall’esito alterno dei pregressi gradi, dà ragione della compensazione per intero tra le parti delle spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione e nei giudizi svolti davanti al Tribunale ed alla Corte d’Appello.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente incidentale Fallimento (OMISSIS) s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso della Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese”, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l., cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta le domande proposte dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) “Genovese”; compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione e nei precedenti gradi di merito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Fallimento (OMISSIS) s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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